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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:32.

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Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia. Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio. Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto. In caso affermativo, la comunicazione che l'assicuratore deve inviarti, unitamente all'attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
- modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/ punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it), l'ammontare dell'importo liquidato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;
b) sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.
Per saperne di più consulta sul sito dell'ISVAP il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006.

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