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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:12.
Giudice di pace di Milano, sezione IV civile, sentenza 1680/2011
Nella determinazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve farsi riferimento da un lato ai criteri posti dal disposto normativo di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e dall'altro alle linee guida dettate dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 26972 del 2008. In tale circostanza la Corte ha, in particolare, ritenuto che il Giudice deve procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze di tipo fisico e psichico patite dal danneggiato, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Attraverso una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139, D.Lgs. n. 209 del 2005 e 2059 c.c. il Giudice deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute e conseguentemente, procedendo ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidare, unitamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.
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