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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.
La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferiori che superiori all'anno. In questi casi è opportuno fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza potrebbe essere proporzionalmente più elevato. L'assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione. Se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi il contratto si sospende a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Fino a quel momento, e cioè per 15 giorni dopo la scadenza, l'assicuratore risponde dei sinistri causati dal proprio assicurato nonostante il mancato pagamento del premio alla scadenza e indipendentemente dal fatto che poi l'assicurato vi adempia oppure no. E' il cosiddetto periodo di tolleranza o di comporto, che si applica sempre nel caso di contratti a tacito rinnovo, mentre nei contratti senza tacito rinnovo, il periodo di tolleranza si applica di diritto solo alle scadenze intermedie e non alla scadenza annuale, quando il contratto cessa automaticamente di avere effetti. Verifica tuttavia le condizioni di contratto poiché le compagnie in genere prevedono anche per i contratti senza tacito rinnovo la proroga della copertura assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza annuale subordinandola, nella maggior parte dei casi, alla stipula del nuovo contratto presso di sé entro lo stesso termine di 15 giorni. In caso di furto del veicolo, il contratto r.c. auto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. L'assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione (cioè al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione), detratto un importo corrispondente all'imposta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati dalla compagnia.
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