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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:12.
Il collocamento di un contratto di assicurazione r.c. auto avviene attraverso intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli intermediari (agenti, broker, banche, addetti all'attività di intermediazione, quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un intermediario al di fuori dei locali di quest'ultimo) oppure attraverso addetti all'attività di intermediazione non iscritti nel Registro, operanti all'interno dei locali di un intermediario iscritto, o ancora attraverso telefono o internet, ove previsto dalla compagnia prescelta. Verifica che l'intermediario sia iscritto in una delle apposite sezioni del Registro unico pubblicato nel sito dell'ISVAP e, comunque, che sia abilitato al rilascio dei documenti assicurativi. Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione della polizza, pagamento del premio e rilascio da parte dell'assicuratore dei documenti assicurativi: contrassegno e certificato, che sono indispensabili per circolare, nonché le condizioni di polizza. Il contrassegno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. Quindi puoi pretendere che la tua compagnia ti consegni i documenti assicurativi entro tale termine. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo di assicurazione è provato dall'esposizione della quietanza di pagamento del premio. Nel caso di vendite tramite internet o telefono la compagnia invia per fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali deve pervenire al domicilio dell'assicurato l'originale della documentazione assicurativa. Ricorda che l'eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite, nonché il mancato invio di documenti richiesti possono provocare il recesso dal contratto e, in ogni caso, un ricalcolo del premio. Qualora tu concluda il contratto mediante internet, ricorda che l'ISVAP ha dettato alcune regole di condotta che prevedono ulteriori specifiche tutele per il consumatore: per saperne di più consulta la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000 e l'apposita pagina sul sito dell'ISVAP. Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing), ricorda che prima della stipulazione ti dovranno essere fornite (e quindi potrai pretendere) oltre alla informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, concernente i dati essenziali degli intermediari e la loro attività (ad es. numero e data di iscrizione dell'intermediario nel Registro unico, con indicazione della sezione e della veste in cui opera ovvero, in caso di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel Registro, operante all'interno dei locali di un intermediario iscritto, natura del rapporto con l'intermediario per il quale svolge l'attività; potenziali situazioni di conflitto di interessi dell'intermediario connesse alla detenzione di partecipazioni in un'impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo dell'intermediario di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; misura delle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o dalle imprese in relazione alle polizze offerte) anche le seguenti informazioni:
principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto
premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte, che dovrai corrispondere
qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.
Ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell'intermediario (ad es. obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa). Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell'ISVAP. Ricorda che nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un "diritto al ripensamento" che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione, ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni precontrattuali, sempre che entro il predetto termine non si sia verificato il sinistro.
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