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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.

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L'assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all'attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l'altro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.
• Contratti senza tacito rinnovo ("a scadenza secca"): non hai alcun obbligo di comunicare disdetta alla compagnia poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue.
• Contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l'assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l'aumento del premio) non hai l'obbligo di comunicare disdetta alla compagnia.
• Contratto a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: hai l'obbligo di comunicare alla compagnia, con raccomandata a.r. o con telefax, la disdetta contrattuale nel predetto termine.
Se l'aumento della tariffa annua (non derivante dall'applicazione del "malus") è superiore al tasso di inflazione programmato, l'assicuratore deve specificare nella predetta comunicazione che hai diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata a.r., telefax o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati fino al giorno di scadenza del contratto. Ricorda che in tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.

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