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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.

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Ricorda che la compagnia ha il dovere di trasmettere l'attestato al domicilio del contraente - unitamente ad una comunicazione scritta recante le modalità di esercizio dell'eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo - anche in caso contratti a tacito rinnovo o di disdetta, qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In caso di sospensione, l'assicuratore dovrà trasmettere al domicilio del contraente attestato e comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione. La compagnia ha inoltre il dovere di inviare al domicilio del contraente l'attestazione aggiornata e rettificata qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo alla maggiorazione del premio, sia stato poi eliminato come senza seguito, anche se nel frattempo il contraente ha cambiato compagnia. In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso. La compagnia deve inviare l'attestato al domicilio del contraente anche in caso di furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del "periodo di osservazione" (cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto), nonché in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anzichè cederlo all'acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà. Qualora il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del "periodo di osservazione" (cioè prima di 2 mesi dalla scadenza annua del contratto), o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a inviare al contraente l'attestato di rischio. Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l'attestato deve essere inviato al domicilio di quest'ultimo. Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l'utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato per assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante riscatto, o altro veicolo di sua proprietà. L'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestato e assegna il veicolo alla medesima classe di conversione universale CU, previa verifica della effettiva utilizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l'attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraente (società di leasing o di noleggio). Per i contratti conclusi a distanza, nel caso di recesso a seguito dell'esercizio del "diritto di ripensamento", la compagnia rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo deve esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

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