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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.
Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di contratto e scelga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal trasferimento di proprietà e hai diritto, per effetto della cessazione del rischio, alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta, previa restituzione del certificato e del contrassegno, detratto però un importo corrispondente all'imposta pagata dall'assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale. Hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (al netto degli importi sopra citati) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione o cessazione della circolazione del veicolo). In caso di furto del veicolo, hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (al netto degli importi sopra citati) relativa al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione. Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi con il premio relativo alla assicurazione volontaria contro il furto del veicolo, solitamente prestata come garanzia accessoria alla prima, che invece è dovuto per l'intera annualità. Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto, ma avrai anzi l'obbligo di pagare le eventuali rate residue successive al furto fino alla scadenza annua del contratto.
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