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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:11.

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Giudice di pace di Palermo, sezione VIII civile, sentenza 1891/2011

In tema di sinistri stradali è improcedibile la domanda risarcitoria che sia formulata in violazione della condizione di proponibilità di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni private; in ragione di siffatta previsione, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta, nel caso in cui siano stati riportati danni alla persona, da quando il danneggiato abbia chiesto all'assicurazione del responsabile del sinistro, il risarcimento del danno a mezzo raccomandata a/r. A norma dell'articolo 148, la richiesta risarcitoria è valida ove corredata dalla denuncia, sull'apposito modulo, recante l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la verifica del danno. Laddove siano stati riportati danni anche alle persone, la descrizione delle modalità del fatto deve accompagnarsi all'indicazione dell'età del danneggiato, dell'attività dallo stesso svolta, del suo reddito nonché dell'entità delle lesioni subite. A corredo di tutto è necessario esibire la certificazione sanitaria dalla quale possa evincersi l'avvenuta guarigione, gli eventuali postumi ovvero, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

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