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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:12.

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Giudice di pace di Palermo, sezione VIII civile, sentenza 1408/2011

Il soggetto che agisce ai fini della restituzione, da parte dell'Impresa assicuratrice, della somma che ha corrisposto al danneggiato nonostante ritenesse che il danno cagionato fosse coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta, avanza, in sostanza, una pretesa riconducibile alla fattispecie dell'indebito oggettivo di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile. Elementi costitutivi di siffatta domanda, che debbono pertanto essere oggetto specifico di prova, sono l'inesistenza della causa debendi, l'avvenuto pagamento ed il collegamento causale sussistente tra i primi due. L'inesistenza della causa debendi, in particolare, anche se, oggettivamente, si risolve in una prova vertente su fatti negativi, può essere espressa con la dimostrazione di un fatto positivo contrario o, al limite, anche mediante presunzioni da cui sia agevole desumere l'esistenza del fatto negativo. In riferimento, in particolare, al caso di specie, sull'assicurato incombe l'onere della prova circa la non debenza ovverosia, sotto il profilo pratico, occorre dedurre e dimostrare da un lato, che l'evento dannoso verificatosi e per il quale è stata corrisposta una somma a titolo di risarcimento, era in realtà coperto dal rischio assicurativo, e, dall'altro, la sussistenza delle condizioni che, da contratto, garantivano la copertura in parola.

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