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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:12.

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Cassazione, sezione III civile, sentenza 1083/2011

In caso di ritardo nel versamento dell'indennizzo, il rischio di dover pagare oltre il massimale grava sulla compagnia di assicurazione. Al di fuori dei casi di responsabilità dell'assicurato che abbia omesso di fornire all'assicuratore tutte le informazioni di cui disponga e utili all'apprezzamento del fatto, va posto a carico dell'assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro sessanta giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l'assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l'assicurato, nell'ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato.

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