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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.

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Tribunale di Milano, sezione XII civile, sentenza 256/2011

Le trattative che eventualmente intercorrano tra le parti, nella specie di un rapporto di assicurazione, possono integrare atto idoneo ad interrompere la prescrizione qualora, dal comportamento di una di esse, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto, come avviene nell'ipotesi in cui la mancata transazione non dipenda da questioni attinenti all'an della pretesa, ma al quantum della stessa. In particolare, in riferimento al caso di specie, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata dalla compagnia di assicurazioni, nell'ambito del procedimento instaurato dall'assicurato per l'omesso pagamento dell'indennizzo, in riferimento al decorso del termine utile per presentare la relativa richiesta dal momento in cui si è verificato il sinistro, qualora siano intervenute, prima dello spirare del termine annuale, trattative tra l'assicuratore e l'assicurato focalizzatesi sull'entità dell'indennizzo e culminate in una proposta, evidentemente rifiutata, di transazione. Non può non attribuirsi a siffatta proposta valenza di vera e propria ricognizione del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., evento idoneo, quindi, ad interrompere il decorso della prescrizione.

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