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Questo articolo è stato pubblicato il 20 luglio 2011 alle ore 18:29.

Non basta il ritardo per la segnalazione alla centrale rischi
Cassazione, sezione I civile, sentenza 7958/2009
- La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.


Usura, le condizioni per far scattare il reato
Cassazione, sezione I civile, sentenza 25182/2010

In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.


Le specifiche del contratto bancario non richiedono la forma scritta
Cassazione, sezione I civile, sentenza 3574/2011
- In tema di forme dei contratti bancari, l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale impone la forma scritta per la conclusione del contratto di conto corrente, non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista, non comportanti modificazioni delle stipulazioni già intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non richiedendo forme particolari, sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti; ne deriva che la clausola del contratto di conto corrente, in cui si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta con la norma ricordata, costituendone invece una specificazione.


Capitalizzazione degli interessi a credito
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24418/2010
- È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.


Prova limitata dall'estratto di saldaconto
Cassazione, sezione I civile, sentenza 6705/2009
- L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

Cessione del quinto, al Tar le controversie «pubbliche»
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 10068/2011
- È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato per ottenere l'annullamento della convenzione, stipulata da una società a capitale interamente posseduto da enti pubblici con una banca, al fine di consentire ai dipendenti della società stipulante l'ottenimento di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. Da un lato, infatti, una simile società possiede tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per essere definita organismo di diritto pubblico e, in quanto tale, è tenuta, nella scelta dei contraenti, al rispetto della normativa comunitaria e dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; da un altro lato, poi, la convenzione, pur non prevedendo alcun compenso per la società stipulante, non può per questo dirsi atto a titolo gratuito, rientrando piuttosto nella categoria degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006; né, infine, può assumere rilievo il fatto che la convenzione stessa sia sotto la soglia prevista per l'applicazione della normativa comunitaria, perché l'art. 121 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che anche ai contratti sotto soglia si applichino una serie di norme del decreto medesimo, fra i quali l'art. 244 che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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