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Questo articolo è stato pubblicato il 08 settembre 2011 alle ore 20:27.
La decadenza del termine per impugnare
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 luglio 2002, n. 9962
L'impugnazione del recesso intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sè ad estinguere il rapporto di lavoro.
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