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Questo articolo è stato pubblicato il 25 novembre 2011 alle ore 15:03.

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Associazione, fondazione o comitato? E ancora: organizzazione di volontariato o Onlus? Organizzazione non governativa, associazione sportiva dilettantistica o di promozione sociale?

Negli ultimi venti anni il proliferare di norme speciali sul non profit ha permesso a chi volesse costituire un ente senza scopo di lucro di scegliere tra diverse forme di organizzazioni, a seconda delle finalità perseguite, dei destinatari e delle modalità di realizzazione delle attività.

A fronte di tanta varietà è facile, però, che ci si perda proprio nelle leggi speciali, nelle disposizioni che valgono per un tipo di ente ma non per altri, dato che le norme non risultano sempre chiare. Come scegliere, dunque, la veste più adatta e più corretta per le finalità immaginate?

Un primo punto fermo è riscontrabile nel codice civile, che tripartisce le tipologie di enti non profit. È possibile costituire una fondazione quando, avendo una cospicua dote finanziaria, si intende mettere a disposizione di una causa ingenti risorse e separarle in modo perfetto - grazie al riconoscimento giuridico - dal patrimonio di chi agisce in rappresentanza della fondazione. In questo modo i creditori della fondazione non possono rivalersi sui beni degli amministratori e viceversa. La fondazione non prevede la figura dei soci, ma solo quella degli amministratori.

L'associazione, invece, fa leva soprattutto sul coinvolgimento diretto delle persone attraverso una partecipazione attiva alla vita associativa, e nella sostanza sono i soci il valore aggiunto dell'ente. Anche l'associazione può essere riconosciuta, sempre che abbia un fondo di dotazione, con gli stessi effetti di separazione tra i patrimoni dell'associazione e quelli di coloro che agiscono per conto dell'associazione stessa. Il comitato è una sorta di fondazione non riconosciuta, con i promotori che rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte e che invitano i cittadini a sostenere le attività dell'ente.

Sulla base di questa tripartizione, il legislatore ha costruito i profili richiamati precedentemente, assegnando, a seconda del merito sociale, esenzioni fiscali, minori adempimenti, rapporti privilegiati con gli enti pubblici.

Ciò che accomuna questi enti è l'assenza di scopo di lucro, rilevante soprattutto dal punto di vista soggettivo; si ha assenza di scopo di lucro quando tutti o la gran parte dei soggetti che fanno parte dell'ente non ha alcun ritorno economico dalla partecipazione all'ente stesso. Nell'ente deve, quindi, sussistere il formale e sostanziale divieto di divisione di eventuali utili, avanzi o riserve che devono quindi essere reinvestiti nell'attività dell'organizzazione.

Tutti gli enti non profit di forma associativa devono realizzare le attività attraverso il coinvolgimento prevalente di volontari, soggetti che, siano essi soci o meno, realizzano le attività in modo personale e gratuito. Tutte le organizzazioni possono comunque far ricorso a personale retribuito, fermo restando il divieto per le sole organizzazioni di volontariato di riconoscere ai soci un qualsiasi ritorno economico in quanto la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.
Le organizzazioni di volontariato, inoltre, prevedono che la realizzazione delle attività sia destinata a favore di soggetti terzi rispetto all'associazione stessa. L'associazionismo in generale, invece, può prevedere che dalle attività traggano beneficio sia i soci che la comunità in generale.

La normativa sulle Onlus ha introdotto, al fine di definire il carattere solidaristico delle attività, il profilo dei soggetti svantaggiati, quali destinatari diretti e prevalenti delle attività; sono svantaggiati, tra gli altri, le persone con disabilità non temporanee, gli indigenti, gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati, i profughi, gli immigrati non abbienti, le persone dipendenti da sostanze stupefacenti e gli alcolisti. Per settori quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e dell'ambiente, oltre alla ricerca scientifica, la qualifica di onlus è ritenuta congrua, in quanto tali attività vanno a beneficio della collettività.

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