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I concessionari che hanno le macchine immatricolate a chilometri zero adibite a uso noleggio senza conducente pagano il bollo per quattro mesi alla volta. In questo caso, il superbollo lo devono pagare alla scadenza effettiva annuale?
Ad esempio, una macchina immatricolata a febbraio 2011 (pagamento quattro mesi in quattro mesi), paga il superbollo a febbraio del 2012?

Il quesito riguarda un caso particolare (ma non troppo raro, soprattutto in Emilia, dove accanto alle fabbriche di auto di lusso molti imprenditori hanno aperto noleggi per gli appassionati che vi si recano in visita) che il legislatore non ha considerato. Una risposta affidabile può quindi arrivare solo da una circolare interpretativa, con la quale l'agenzia delle Entrate dovrebbe istituire una prassi, che poi evidentemente s'impegna a seguire in fase di controllo.
Sembra da escludere che possa essere versato per quadrimestri anche il superbollo: le sue norme istitutive (decreto legge 98/2011, articolo 23, comma 21 e decreto legge 201/2011, articolo 16) non lo prevedono e nemmeno il decreto ministeriale attuativo (del 7 ottobre 2011) In assenza di specifiche previsioni normative, non appare possibile applicare un'agevolazione (lo ha espressamente affermato la circolare 49/E dell'8 novembre 2011 a proposito delle riduzioni delle tariffe del bollo normale, escludendole per il superbollo).
Ciò fa sì che, in questo caso, venga spezzata la piena corrispondenza tra bollo e superbollo che, anche secondo la circolare, sussiste di solito. L'elemento su cui non c'è corrispondenza è il giorno in cui si determina l'obbligo di pagamento: nel bollo normale è l'inizio di ogni quadrimestre (per cui, per esempio, chi subisce il furto durante quel quadrimestre non deve più nulla già a partire da quello successivo, senza dover continuare a pagare per tutto l'anno d'imposta), mentre per il superbollo è l'inizio dell'annualità (per esempio, il 1° gennaio per chi ha il bollo in scadenza nel dicembre precedente o il 1° maggio per chi ha la scadenza ad aprile). Visto quanto sopra, appare logico affermare che il termine coincide con la fine del primo mese della nuova annualità (determinata in base alla data di immatricolazione o, in caso di esemplare usato acquistato presso un rivenditore professionale, alla data di acquisto). Si vedrà se l'agenzia delle Entrate condividerà questo ragionamento.

Una concessionaria di auto che è proprietaria di auto di lusso in conto vendita deve pagare il relativo superbollo?
In questo caso il superbollo non è dovuto: lo ha precisato espressamente la circolare 49/E dell'8 novembre 2011, argomentando che questo tributo, essendo un'addizionale del bollo normale, non si applica in tutti i casi in cui quest'ultimo non è dovuto.
La circolare non aggiunge altro, ma si può ritenere che il principio valga pure nelle regioni la cui legislazione concede ai commercianti di veicoli l'esenzione esclusivamente in presenza di minivoltura (cioè di passaggio di proprietà per intestare il mezzo all'operatore), escludendola quindi per chi si fa solo rilasciare dal cliente una procura a vendere (il che equivale a un conto vendita nel senso stretto). Infatti, il superbollo è un'addizionale erariale, che cioè va allo Stato, e quindi sembra corretto orientarsi in base alle norme statali e non a quelle regionali eventualmente difformi. Le norme statali (legge 53/83) prevedono sui veicoli in attesa di rivendita l'esenzione anche con la sola procura a vendere.

Sono titolare di una società di noleggio di auto di lusso leader nel settore. Le auto considerate beni strumentali sono esentate dal pagamento del superbollo?
Il superbollo non prevede alcuna "declinazione" in base all'uso del veicolo, quindi è dovuto a prescindere dalla natura del soggetto proprietario e da uso e destinazione per i quali è immatricolato il veicolo. La sola modulazione prevista è quella in base all'anno di costruzione (cioè di prima immatricolazione del veicolo).
Da segnalare un aspetto importante riguardo alla sua annunciata intenzione di trasferire la società all'estero: un'operazione del genere comporta la successiva impossibilità di svolgere attività in Italia, atteso che l'articolo 132 del Codice della strada consente la permanenza continuativa di veicoli con targa estera solo per un anno.

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