My24

Apprendo che il Superbollo non verrà "automaticamente" calcolata all'atto di pagare l'imposta all'Aci o nelle tabaccherie convenzionate, ma bensì andrà versata tramite modello F24. Come mai è stata scelta questa soluzione? Tale prassi, nonostante il semplice meccanismo di calcolo dell'imposta, rischia di determinare errori, contestazioni e perdite di tempo (per l'erario e per il contribuente), oltre che una non quantificabile a priori soglia d'evasione. Con quale scadenza andrà versata la sovrattassa: la stessa del bollo ordinario? Potreste cortesemente fornirmi il codice del nuovo tributo?
Il problema è legato alla ripartizione del gettito, a dimostrazione che il federalismo nella pratica presenta problemi anche banali rispetto ai grandi disegni proclamati dalla politica:semplicemente, il bollo ordinario va alle Regioni mentre il superbollo va allo Stato e – nonostante il nuovo tributo sia stato istituito all'inizio di luglio - non è stato ancora trovato l'accordo tecnico per consentire il pagamento congiunto. Tale accordo è prescritto dal decreto ministeriale del 7 ottobre, che sul punto resta al momento inattuato.
Tale decreto stabilisce che per l'annualità 2011, il termine di pagamento era l'11 novembre scorso. Dal 2012 in poi, il termine ultimo coincide con quello del bollo, anche se il pagamento non potrà essere contestuale fino a quando non sarà trovato l'accordo tecnico di cui sopra. Per ora occorre quindi continuare a pagare con modello F24 elementi identificativi, utilizzando questi codici e specifiche (risoluzione 101/E del 20 ottobre):
«3364» denominato «Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.
21, d.l. 98/2011»;
_ «3365» denominato «Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.
21, d.l. 98/2011 – Sanzione»;
_«3366» denominato «Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.
21, d.l. 98/2011 – Interessi»
In sede di compilazione del modello «F24 Versamenti con elementi identificativi»
sono indicati:
- nella sezione «CONTRIBUENTE» i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione «ERARIO ED ALTRO» in corrispondenza degli «importi a debito versati»:
- il campo «tipo» è valorizzato con la lettera «A»;
- il campo «elementi identificativi» è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
- il campo «codice» è valorizzato con il codice tributo;
- il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).
DOMANDA 
Devo pagare per un cliente un superbollo per un'auto immatricolata nel 2007, con 382 kW. Devo ancora effettuare il pagamento (con sanzioni) scaduto il 10 novembre 2011. Posso beneficiare di uno sconto?
RISPOSTA
Non è scontato che chi deve ancora pagare il superbollo 2011 sia soggetto a sanzione: dipende dalla data in cui ha acquisito il veicolo. Infatti, il Dm 7 ottobre 2011 ha sì fissato come termine per il pagamento il 10 novembre, ma solo per chi alla data del 6 luglio risultava già in possesso dell'auto. Per chi invece è diventato proprietario (oppure usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio) dal 7 luglio in poi (fino ovviamente al 31 dicembre, perché oltre non scatta l'obbligo di pagare il 2011) lo stesso decreto ha previsto la possibilità di pagare entro il 31 gennaio 2012.
Premesso questo, l'annualità 2011 è regolata dal Dl 98/11, mentre quella 2012 dal Dl 201/11. Per il pagamento relativo all'anno in corso occorre quindi riferirsi alla prima norma, che colpisce le autovetture con potenza effettiva del motore superiore a 225 kW tassandole con 10 euro per ogni kW eccedente tale soglia. I 20 euro per ogni kW eccedente i 185 saranno dunque da pagare come annualità 2012 (e successive).
Confermiamo che il codice tributo è il 3364, ma solo per la tassa in sé: per la sanzione è il 3365, per gli interessi il 3366. Particolare fondamentale: occorre indicare il numero di targa, nel campo "elementi identificativi".
La quantificazione delle sanzioni è invece controversa. Infatti, la norma istitutiva del tributo fa correttamente riferimento all'articolo 13 del Dlgs 471/97 (norma generale), ma poi inspiegabilmente aggiunge una determinazione al 30% (che è solo la sanzione piena fissata dalla norma generale, la quale prevede anche il ravvedimento operoso). Nelle scarne circolari finora emanate sul superbollo non c'è traccia di una chiara interpretazione che "sani" tale infortunio del legislatore. Nel dubbio, si ritiene che comunque possa trovare applicazione il ravvedimento operoso, in quanto il tributo è un'addizionale al bollo ordinario (per il quale il ravvedimento operoso è previsto) e quindi dovrebbe seguirne le regole applicative, salvo diversa disposizione di legge. Data l'ambiguità di quest'ultima (che non esclude espressamente il ravvedimento, anzi lascia pensare che esso sia tra le opzioni interpretative percorribili) e la chiara natura di addizionale del superbollo, pare corretto concludere nel senso di riconoscere all'addizionale lo stesso regime del bollo.

Desidero sapere come deve essere pagato il superbollo di un'autovettura nuova con 331 kw immatricolata il 23 novembre 2011.Vorre poi sapere: a decorrere da quando e quale tariffa si deve applicare. La regione di appartenenza in base alla residenza del proprietario è quella della Lombardia.
Si precisa altresì che l'importo ordinario è stato pagato all'Aci fino al 31 ottobre di quest'anno.

La circolare 49/E emanata dall'agenzia delle Entrate l'8 novembre dispone che se l'auto è stata acquistata successivamente al 6 luglio 2011 (cioè dal 7 luglio al 31 dicembre) l'annualità 2011 del superbollo può essere pagata entro il 31 gennaio 2012, fermo restando che va pagata per intero (non è previsto uno "sconto" per i mesi non goduti). La modalità è quella seguita da chi ha già dovuto pagare: modello F24 elementi identificativi.
Dall'annualità 2012, invece, il termine sarà lo stesso del bollo normale, anche se si continuerà ad adempiere con due distinti pagamenti: l'F24 resterà necessario fino a quando l'agenzia non troverà (come dispone il Dm del 7 ottobre) un accordo tecnico con le Regioni per consentire un versamento unico.
Va segnalato che la circolare 49/E, in realtà, riguardo alle vetture acquistate nel 2011 dopo il 6 luglio sembra "coprire" una disattenzione contenuta nello stesso Dm. Quest'ultimo stabilisce che per il 2011 sono tenuti al pagamento solo i possessori di auto che risultavano alla data del 6 luglio, lasciando intendere che chi è entrato in possesso il giorno successivo non sia colpito dal superbollo per quest'anno. Cosa che è certamente vera per chi ha acquistato un'auto usata già immatricolata in Italia, in quanto l'obbligo è stabilito dalla legge in capo al precedente proprietario, ma nulla di preciso viene espressamente stabilito riguardo a chi ha invece comprato un esemplare nuovo oppure appena immatricolato in Italia dopo aver già circolato con targa estera. Dunque è possibile che in sede di contenzioso si possa essere dichiarati esenti per il 2011.

Vorrei sapere l'ultimo aggiornamento in merito all'addizionale erariale sulle auto (superbollo ) approvato dal Governo.
Rispetto all'addizionale varata in luglio per il 2011, la manovra Monti (Dl 201/11) abbassa a 185 kW la soglia oltre la quale il superbollo è dovuto e questo è stato confermato definitivamente nel testo convertito in legge (214/11). Quest'ultimo testo conferma anche il raddoppio dell'entità del tributo (20 euro per ogni kW eccedente), ma introduce una modulazione in base all'anno di costruzione (in pratica, di prima immatricolazione) dell'auto: oltre il quinto si pagano 12 euro, oltre il decimo 6, oltre il quindicesimo tre; oltre il ventesimo, il superbollo non è dovuto.

Commenta la notizia

TAG:

Shopping24

Dai nostri archivi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.