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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2012 alle ore 19:08.

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Il Dlgs 141/2010 che ha recepito la direttiva europea 08/48/CE ha avuto un notevole impatto sulla preesistente disciplina creditizia, in quanto ha modificato l'intero Titolo VI del Testo unico bancario e ha abrogato gli articoli 40, 41 e 42 del Codice del consumo.

Per quanto riguarda l'articolo 40, la nuova versione tutela ulteriormente i consumatori, prevedendo, tra l'altro, che in caso di difetto o mancato recapito del prodotto per il quale è stato acceso un finanziamento, il consumatore ora possa interrompere i pagamenti delle rate. I mediatori creditizi, inoltre, dovranno assumere la forma di società di capitali, con dipendenti muniti di determinati requisiti di onorabilità e indipendenza.
Quanto alla percentuale indicata a titolo di Taeg (prima contemplata dagli articoli 40 e 41) secondo il Dlgs 141 ora deve comprendere tutte le spese del finanziamento (oltre ai costi di apertura e di gestione di eventuali carte revolving collegate).

La responsabilità del fornitore (preesistente articolo 42) viene poi considerata dall'attuale normativa a prescindere dal rapporto di esclusiva o meno con il soggetto finanziatore, cosicché i consumatori potranno agire direttamente contro il finanziatore con il solo limite di aver preventivamente ma inutilmente agito nei confronti del fornitore.
Nell'ottica di una maggiore trasparenza ed efficienza del mercato del credito ai consumatori, è previsto anche l'obbligo per i finanziatori di fornire ai propri clienti, con periodicità almeno annuale, una comunicazione completa e chiara delle singole posizioni di debito.

È altresì richiesta una maggiore attenzione nei riguardi del cliente consumatore fin dalle prime fasi del contratto, dato che il finanziatore dovrà assistere il cliente per consentirgli di scegliere le condizioni economiche del contratto di credito a lui maggiormente confacenti, illustrando adeguatamente le informazioni precontrattuali, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Questo nuovo onere imposto ai finanziatori e agli intermediari è strettamente connesso con la nuova disciplina del cosiddetto "merito creditizio", il cui obiettivo è di evitare al consumatore un rischio eccessivo rispetto alle proprie capacità economiche. Dettagliato dal Dlgs 141/2010 anche il diritto di recesso (si veda la «parola chiave» in questa pagina).
Tutti i diritti riconosciuti ai consumatori in materia di credito al consumo sono ora da considerarsi irrinunciabili

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