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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2012 alle ore 19:09.

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Maggiore trasparenza, costi confrontabili e "tutto compreso", pubblicità leggibili, informazioni dettagliate prima della firma. Da dopodomani chi chiederà un finanziamento troverà uno scenario non più infestato da trappole e rebus.

Dal 1° giugno entra definitivamente in vigore la riforma del credito al consumo, avviata dalla direttiva europea 2008/48/Ce e recepita dal decreto legislativo 141/2010, la cui applicazione è iniziata per gradi lo scorso settembre: sono passati infatti i 90 giorni per l'adeguamento da parte dei finanziatori e degli intermediari previsti dal provvedimento di Banca d'Italia pubblicato sulla Gazzetta Ufficale dello scorso 16 febbraio. Il cambio di rotta riguarda soprattutto gli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente. Obiettivo delle nuove regole è consentire a chi chiede un prestito o un'apertura di credito di confrontare le offerte in mondo più agevole e consapevole.

Dunque, già in fase pre-contrattuale, il cliente si imbatte nella prima novità: un modello standard denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori», un documento che il "finanziatore" deve compilare per fornire al potenziale cliente le informazioni previste dalla legge prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile. E il cliente - seconda novità importante - ha il diritto a ottenere, su richiesta e gratuitamente, «una copia del testo contrattuale idonea per la stipula».

Tra le informazioni pre-firma utili per poter fare confronti, particolare rilevanza spetta al Taeg, il tasso che – comprendendo gli interessi, tutti i costi, gli eventuali compensi agli intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre voci addebitate al consumatore – meglio esprime il costo totale del prodotto in questione. Nel foglio informativo il Taeg deve essere accompagnato dall'indicazione dell'importo totale dovuto dal consumatore, con un esempio illustrativo e rappresentativo delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo. Anche nelle pubblicità il Taeg non può più essere indicato in caratteri minuscoli in fondo pagina: deve apparire in forma chiara e ben evidenziata insieme con durata, importo del credito, rata e debito totale.

E non finisce qui. Dal 1° giugno vanno menzionati espressamente nell'informativa il diritto al recesso e all'estinzione anticipata: ora chi accende un prestito può fare marcia indietro (senza spese né commissioni) entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (facoltà prima esercitabile entro 10 giorni solo per i contratti a distanza o fuori dai locali commerciali). In caso di ripensamento, poi, si recede anche dall'eventuale polizza a copertura del credito (la cui esistenza ed eventuale obbligatorietà vanno esplicitate al consumatore prima della stipula del contratto, in quanto "servizio accessorio connesso con il contratto di credito").

Innovativa anche la facoltà di rimborsare anticipatamente il debito residuo, "scalando" interessi e costi relativi alla vita restante del contratto: ora non è più dovuto un indennizzo al finanziatore se l'importo "reso prima" corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10mila euro (e la penale non potrà superare l'1% dell'importo rimborsato, se al termine del contratto manca più di un anno, e lo 0,5% se manca meno). Infine, nel caso di acquisto a rate difettoso o non consegnato, si potrà risolvere il contratto dopo la costituzione in mora del negoziante e non pagare più le rate alla finanziaria, ma farsi restituire quelle già versate.

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