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Questo articolo è stato pubblicato il 06 giugno 2012 alle ore 18:53.
Le questioni ereditarie generano una ricca problematica in materia di Imu. Anzitutto, vi è il problema dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento relativi al defunto con riferimento al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del decesso: all'adempimento di questi obblighi sono tenuti gli eredi in solido (articolo 65, comma 1, Dpr 600/1973) con il beneficio del prolungamento di sei mesi dei termini pendenti alla data di morte o scadenti entro quattro mesi da essa (articolo 65, comma 3, Dpr 600). Nei singoli regolamenti comunali potrebbe essere stabilito il differimento di termini per situazioni particolari, quale appunto il decesso del contribuente.
Fino a che i chiamati non abbiano accettato l'eredità, il Comune può domandare la fissazione di un termine per l'accettazione (articolo 481 del Codice civile) nonché la nomina di un curatore dell'eredità giacente (articolo 528, Codice civile).
Se è nominato il curatore, vi è il problema che egli non è menzionato tra i soggetti passivi dell'Imu. Peraltro, piuttosto di pensare che l'obbligo Imu resti in una sorta di "ibernazione" finché non vi sia l'accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati, appare maggiormente plausibile ritenere che il curatore dell'eredità giacente, tra i propri atti di amministrazione, debba assolvere anche l'obbligo Imu, essendo la curatela finalizzata proprio ad amministrare l'eredità nel periodo corrente tra la morte del proprietario e l'accettazione del chiamato.
Con l'accettazione dell'eredità, l'erede o gli eredi divengono infine soggetti agli obblighi Imu fin dal giorno di apertura della successione (articolo 459 del Codice civile). Se vi è un unico erede, egli subentra al defunto in tutti i diritti immobiliari di titolarità del defunto che si trasmettano a causa di morte (ad esempio, non si trasmette di regola l'usufrutto perché è un diritto che solitamente cessa con la morte dell'usufruttuario); se vi è una pluralità di eredi, essi subentrano al defunto ciascuno per la propria quota di eredità indicata dalla legge o dal testamento. E così, se muore Tizio, vedovo senza testamento, già titolare della quota del 50 per cento di un appartamento, lasciando quattro figli, ognuno di costoro diventa obbligato all'Imu con riferimento alla comproprietà del 12,5 per cento di quell'appartamento.
Un caso particolare riguarda poi il coniuge superstite con riferimento alla casa adibita a residenza familiare. Si pensi al caso di un proprietario del 100 per cento di un appartamento, il quale lasci a sé superstite la moglie e due figli.
L'eredità si suddivide tra la vedova e i due figli per un terzo ciascuno, ma sulle quote dei due figli il coniuge superstite ha il diritto di abitazione (significa che egli ha diritto a continuare a beneficiare vita natural durante nella casa che era adibita a residenza familiare durante la vita del coniuge deceduto). Dal diritto reale di abitazione discende dunque l'obbligo Imu, con la conseguenza che l'Imu va pagata tutta dal coniuge superstite: per un terzo quale comproprietario e per due terzi appunto quale titolare del diritto di abitazione.
Riassumendo, se muore il coniuge, lasciando a sé superstite la moglie:
a) se il coniuge fosse esclusivo proprietario della casa di residenza familiare, la moglie ne consegue il diritto di abitazione per intero e diviene l'unico soggetto passivo dell'Imu riferita a quella casa (e, quindi, a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà tra gli eredi di Tizio);
b) se la casa di residenza familiare fosse stata di comproprietà di entrambi i coniugi (per la quota del 50% ciascuno), la moglie superstite consegue il diritto di abitazione sulla quota del marito defunto e diviene quindi l'unico soggetto passivo dell'Imu riferita a quella casa, e cioè per la quota del 50% quale piena proprietaria e per la quota del 50% quale titolare del diritto di abitazione (e pertanto a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà della quota del marito tra i suoi eredi);
c) se la casa di residenza familiare fosse stata di comproprietà del marito (per la quota di 1/4), della moglie (per la quota di 1/4) e del fratello del marito (per la quota di 2/4), la moglie avrebbe il diritto di abitazione della quota del marito e quindi obbligati all'Imu sarebbero: la moglie (per la quota di 1/4 in piena proprietà e per la quota di 1/4 in diritto di abitazione) e del fratello del marito (per la quota di 2/4 in piena proprietà).
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