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Questo articolo è stato pubblicato il 10 giugno 2012 alle ore 14:58.

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Da quando è entrato in vigore l'articolo 13, comma 1, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, (anticipazione dell'Imu al 2012), che obbliga i possessori di fabbricati rurali, già iscritti senza rendita al Catasto dei terreni, a dichiararli al Catasto dei fabbricati, capita sempre più spesso che venga avviata la pratica, con proposta di rendita. Il termine è quello del 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso articolo 13, in quanto i predetti immobili, sono soggetti all'Imu propria per l'anno d'imposta 2012.

In particolare, si tratta di fabbricati asserviti ai terreni agricoli, a destinazione abitativa e strumentale, in precedenza esenti per ruralità, in quanto il loro reddito è già compreso in quello dei terreni medesimi, ai sensi dell'articolo 96, del Regolamento Rd 1539/1933, come modificato dalla legge 29 giugno 1939 n. 976, circostanza trascurata dal decreto legislativo 23/2011, istitutivo dell'imposta.
Per questi edifici, isolati o raggruppati nelle cascine rurali ma ubicati in aperta campagna, sorgono notevoli problemi per l'accatastamento, in quanto per trovare immobili similari comparabili, talvolta è necessario ricorrere a quelli dei centri abitati, assai distanti.

Infatti l'accatastamento, col solo Docfa, trattandosi di immobili già esistenti nella mappa, presenta un primo problema, in quanto spesso manca la denominazione stradale e il numero civico, per cui è necessario precisare nella casella del Docfa, al posto della via, la dicitura «toponomastica non presente, via non codificata», che il programma Docfa accetta, previa indicazione nello spazio relativo alla relazione.
Superato questo problema formale, il tecnico operatore, predisposta la planimetria, attribuita la categoria e calcolata la consistenza a vani, se fabbricato abitativo, o a metro quadrato se strumentale, deve fare una ricerca a tappeto nell'abitato più vicino, dello stesso Comune, ovvero della stessa Provincia, ai sensi del l'articolo 11, comma 2, della legge 154/88, per trovarne uno censito, a cui comparare l'edificio da dichiarare.

In merito all'attribuzione della categoria, qualora mancassero le tariffe per la A/6 (fabbricato abitativo), o si dovesse attribuire anziché la D10, la categoria D/1 per impianti eolici o fotovoltaici, non ci sono problemi, secondo quanto previsto dalla circolare 3/DF/2012.
In ogni caso, tuttavia, per questi edifici è necessario allegare al Docfa anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'articolo 46 della legge 445/2000, compilando il modello scaricabile dal sito www.agenziaterritorio.gov.it, pubblicato col Comunicato del 21 settembre 2011, dall'agenzia del Territorio, ovvero richiedibile presso gli uffici provinciali dell'Agenzia stessa, col quale il possessore dichiara che il fabbricato possiede i requisiti di ruralità fin dal 1º gennaio del 2007.
Tale dichiarazione servirà soprattutto a evitare che i Comuni possano richiedere il versamento dell'Ici del quinquennio precedente al 2012.
Peraltro, per questi fabbricati, il versamento dell'imposta è rinviato al 17 dicembre 2012, in unica soluzione.

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TAG: Catasto

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