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Questo articolo è stato pubblicato il 10 giugno 2012 alle ore 14:51.

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La determinazione del primo acconto dell'Imposta comunale per i proprietari di terreni agricoli e fabbricati rurali presenta un numero impressionante di variabili.
Relativamente ai terreni, nell'esempio illustrato qui a fianco, si è immaginato un proprietario di un terreno a cui è stata attribuita una rendita di reddito dominicale di 2.000 euro e quindi la base imponibile Imu si ottiene moltiplicando tale rendita rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 110; inoltre si rende applicabile la riduzione della base imponibile per scaglioni fino all'importo di 32.000 ero.

L 'imposta è dovuta per metà allo Stato e per metà al Comune con l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille. Se il terreno fosse posseduto da un soggetto non coltivatore, la base imponibile sarebbe stata determinata con il coefficiente 135. Qualora il terreno fosse situato in zona di collina o di montagna (circolare 9/93), l'imposta non sarebbe stata versata.
Poi c'è la gamma dei fabbricati rurali. L'abitazione rurale, se utilizzata come residenza principale dal proprietario, segue le medesime regole di quelle urbane. Quindi: rivalutazione del 5 per cento, moltiplicatore pari a 160 e aliquota del 4 per mille. Spetta ovviamente la detrazione di 200 euro. Nell'esempio, partendo da una rendita di 500 euro, si arriva a una rata di euro 68, pari al 50 per cento dovuta interamente al Comune.

Abbiamo infine rappresentato il caso di un fabbricato rurale strumentale già iscritto in Catasto con una rendita di euro 2.100; tale rendita viene rivalutata del 5 per cento e poi moltiplicata per il coefficiente 60. In questo caso, l'imposta complessivamente dovuta nella misura di euro 264 (tutta al Comune), viene versata in misura pari al 30%, per euro 79, rinviando il saldo del 70 per cento a dicembre. Se il predetto fabbricato fosse situato in un Comune montano o parzialmente montano (sulla base degli elenchi Istat) l'imposta non sarebbe dovuta del tutto.

I fabbricati rurali, siano essi strumentali o abitativi, che non risultano iscritti nel Catasto urbano non versano il primo acconto dell'imposta; in questi casi, l'imposta sarà versata in un'unica soluzione entro il 17 dicembre, dopo aver eseguito l'accatastamento entro il 30 novembre 2012. La circolare ministeriale 3/2012 ha precisato che non ha effetto la norma contenuta nell'articolo 13 del Dl 201/2011 che prevede, in questi casi, di adottare la rendita catastale di una costruzione «similare».

Vi è poi (non riportata nell'esempio) l'ipotesi della abitazione rurale utilizzata dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per un numero di oltre 100 giornate annue. In questo caso, la base imponibile viene determinata come per qualsiasi altra abitazione, ma l'aliquota di imposta è pari al 2 per mille in quanto questa fattispecie viene assimilata ai fabbricati strumentali. Le abitazioni rurali sono soggette all'imposta anche se sono situate in zone montane.

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