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Questo articolo è stato pubblicato il 14 giugno 2012 alle ore 13:05.

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Chi sostiene spese relative all'istruzione – in proprio o per un familiare a carico – ha diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19 per cento. Le spese in questione devono riferirsi all'istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e di specializzazione per corsi tenuti presso università italiane e straniere, sia pubbliche che private. Sono agevolate anche l'iscrizione e la frequenza di università telematiche, purché riconosciute con decreto dal Miur (risoluzione 6/E/2007).

Le spese sostenute per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del Dpr 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate quelle per l'iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Restano esclusi gli istituti musicali privati, non rientrando nel novero dei conservatori pareggiati (circolare 20/E/2011).

L'importo su cui calcolare la detrazione del 19% è rappresentato da tasse e contributi versati, compreso il contributo per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall'ordinamento universitario (risoluzione 87/E/2008). Non fruiscono di sconti i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero (circolare 39/E/2010).

Per le università pubbliche non sono previsti limiti di spesa, mentre il tetto entro cui calcolare lo sconto per i corsi universitari privati è costituito dalla misura massima (indipendentemente quindi da riduzioni o agevolazioni legate all'Isee) delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani.
Ai fini fiscali non conta l'anno cui si riferisce la spesa, in quanto, come per gli altri oneri, vale sempre il principio di cassa. I documenti giustificativi, da produrre al Caf o a un professionista abilitato, nel caso il contribuente decida di presentare il 730, o da conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione del modello Unico o mini-Unico, sono costituiti da quietanze, bollettini, ricevute, fatture e simili rilasciate dall'ente.

Gli studenti lavoratori, che hanno realizzato un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, e che quindi non possono considerarsi a carico, usufruiscono della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Se gli studenti invece sono a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, il beneficio è traslato su questi ultimi.
Anche i titolari di partita Iva, come i professionisti, possono beneficiare degli sconti per l'istruzione. Se poi le spese sostenute sono inerenti alla propria attività, l'articolo 54 del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito professionale il 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento, incluse anche quelle di viaggio e soggiorno.

Per fare degli esempi, un avvocato o un dottore commercialista che frequentano un master in diritto tributario, possono dedurre dal proprio reddito professionale il 50% di tutte le spese ad esso relative, mentre un ingegnere che frequenta la facoltà di Economia può portare in detrazione dalla propria Irpef (e non dal proprio reddito professionale) il 19% delle tasse universitarie pagate, al pari di qualunque altro studente.

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