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Questo articolo è stato pubblicato il 17 giugno 2012 alle ore 15:07.

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L'Imu ha rappresentato una vera rivoluzione per la tassazione di terreni e immobili destinati all'agricoltura. A partire dai fabbricati strumentali rurali, già iscritti in catasto urbano, per i quali alla scadenza del 18 giugno si deve versare il 30% dell'imposta municipale. In questo caso l'aliquota dell'imposta è pari al 2 per mille, valore sensibilmente inferiore a quello ordinario del 7,6 (praticamente un quarto). Si ricorda che la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha precisato che la strumentalità di un fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale (esempio D10), ma occorre fare riferimento alle caratteristiche oggettive che siano ovviamente contemplate nell'articolo 9 del Dl n. 557/93. Si ricorda che la qualifica di fabbricato rurale strumentale non richiede alcun requisito di natura soggettiva (per esempio la conduzione da parte di un imprenditore agricolo professionale, rapporto volume d'affari/reddito, eccetera).

I casi controversi
La casistica che si presenta è varia. Possiamo avere il proprietario di un terreno agricolo dotato di fabbricati rurali strumentali che svolge direttamente l'attività agricola; in questo caso non vi è alcun problema in quanto oltre all'Imu sui terreni agricoli è dovuta quella sulle costruzioni rurali strumentali con l'aliquota del 2 per mille; nella fattispecie il valore imponibile per il terreno viene determinato moltiplicando per 110 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.
Ad analoghe conclusioni si perviene se il fondo rustico è affittato a un agricoltore che lo conduce e utilizza il fabbricato rurale in modo strumentale all'attività agricola. In questo caso il proprietario assolve l'imposta municipale con l'aliquota del 2 per mille per il fabbricato strumentale e determinando la base imponibile per i terreni con il coefficiente 135.
Ci sono poi i fabbricati strumentali delle società cooperative (lettera i del DL n. 557/93 - destinati alla manipolazione , trasformazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci); anche in questo caso appare scontato che l'aliquota dell'imposta municipale sia pari al 2 per mille ed entro il 18 giugno si versa soltanto la quota del 30 per cento.
Il caso complicato riguarda il fabbricato oggettivamente strumentale, pur non essendo asservito al terreno, come i locali per l'allevamento oppure fabbricati destinati alla trasformazione di prodotti agroalimentari, di proprietà di soggetti non agricoli e locati a imprenditori agricoli o cooperative agricole. Queste costruzioni, sotto il profilo oggettivo, rientrano nell'articolo 9 del Dl n. 557/93 (che non prescrive requisiti soggettivi), ma appartengono a soggetti avulsi al settore primario. La scelta se adottare l'aliquota del 2 per mille invece di quella ordinaria del 7,6 è difficile e la normativa e la prassi non aiutano. Verrebbe da dire che non ci sono le motivazioni per applicare la aliquota ridotta del 2 per mille, che trova la sua principale giustificazione nella circostanza che la rendita del fabbricato rurale è già compresa in quella del terreno (si veda Il Sole 24 Ore del 9 giugno), e in questo caso manca la proprietà del terreno. Però la natura di fabbricato rurale ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del Dl n. 557/93, per le attività di allevamento e di trasformazione, prescinde dal collegamento con il terreno. Applicando l'aliquota del 2 per mille si rientra quanto meno nell'ipotesi in cui il pagamento della prima rata dell'Imu non comporta l'applicazione di sanzioni, essendoci le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e nell'ambito di applicazione della norma tributaria (circolare ministeriale n. 3, capoverso 10.2.)

I terreni
I terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale, nonché dalle società aventi le medesime condizioni, determinano la base imponibile Imu con il coefficiente 110 anziché 135. Quindi un terreno agricolo di proprietà al 50% dal padre pensionato cancellato dagli elenchi Inps e per il 50% dal figlio conduttore diretto ed iscritto all'Inps, è soggetto ad Imu per metà con il coefficiente 135 e per l'altra metà con il coefficiente 110. Se però il padre comproprietario pagasse i contributi Inps avrebbe diritto a determinare la base imponibile con il coefficiente 110 anche se non cointestato nella partita Iva, in quanto comunque la conduzione diretta è esercitata dal medesimo soggetto come unità attiva nel nucleo familiare del figlio. È l'ipotesi speculare rispetto a quella del terreno coltivato da una società di persone costituita dai proprietari (capoverso 7.2 della circolare n. 3/2011) per la quale il Ministero non ha dato rilevanza all'intestazione formale della conduzione.

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