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Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2012 alle ore 16:37.

a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

I passaggi da seguire per controllare la posizione della società rispetto alla disciplina delle società di comodo e delle non operative

01- Redditi e crediti Iva
La verifica generale della posizione della società rispetto al regime delle comodo coinvolge non solo aspetti reddituali, ma anche la possibilità di compensare eventuali crediti Iva (ferme restando le cautele sulle compensazioni) o di richiederli a rimborso. Tali procedure, solitamente, vengono poste in essere nei primi mesi del periodo successivo a quello di riferimento

02 - Perdite sistematiche
Un primo motivo per cui una società può essere considerata di comodo (dal periodo 2012) è costituito dalla reiterata dichiarazione di perdite fiscali per tre periodi di imposta o di due perdite fiscali e un imponibile inferiore al reddito minimo. In tal caso, la società, nel periodo di imposta successivo al triennio si considera di comodo a prescindere dall'ammontare dei ricavi prodotti

03 - Test di operatività
Una società può essere considerata di comodo anche quando non è operativa, ossia se ha prodotto ricavi o incrementi delle rimanenze in misura inferiore rispetto al risultato che si ottiene applicando le specifiche percentuali del test di operatività ai valori dell'attivo di bilancio (considerando anche il costo di acquisto del concedente in caso di presenza di beni in leasing)

04 - Cause di esclusione
Non sono di comodo le società per cui, in relazione al periodo di imposta, ricorrono cause di esclusione dal regime, ossia quelle situazioni già ritenute dalla norma incompatibili con finalità elusive (primo periodo di attività, minimo 50 soci, almeno 10 dipendenti, congruità e coerenza con gli studi di settore, valore della produzione maggiore dell'attivo di bilancio)

05 - Cause di disapplicazione
Il regime delle società non operative e quello delle società in perdita sistematica possono essere automaticamente disapplicati senza presentare l'interpello, se ricorrono le condizioni previste dai provvedimenti del 14 febbraio 2008 (società non operative, in relazione al periodo in analisi) o dell'11 giugno 2012 (società in perdita sistematica, in relazione a uno dei tre periodi di imposta precedenti)

06 - L'istanza di interpello
In mancanza di cause di esclusione e di inapplicabilità, il contribuente può comunque dimostrare di essere un soggetto operativo o di avere sofferto perdite fiscali non pericolose e giustificate, con un interpello alla Dre competente, in cui esporre le ragioni che hanno determinato la situazione e allegare la documentazione utile a corroborare le proprie posizioni

07 - Termini di presentazione
L'istanza di interpello deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 90 giorni prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale trova riflesso il regime delle società di comodo. In relazione al periodo di imposta 2011 (per cui Unico va inviato entro il 1° ottobre) l'interpello dovrà essere presentato entro e non oltre il 3 luglio 2012

08 - Riflessi sui versamenti
La risposta all'interpello entro 90 giorni potrebbe giungere oltre il termine massimo previsto per i versamenti a saldo del 2011 e in acconto sul 2012. In relazione al regime delle società non operative, si deve utilizzare il ravvedimento operoso; invece, in relazione agli acconti derivanti dal regime di perdita sistematica, si può versare entro novembre con gli interessi

09 - Comportamento in Unico
Nel modello Unico vanno indicati i conteggi e la ricorrenza di eventuali cause di esclusione o disapplicazione. Per i contribuenti che avessero presentato interpello disapplicativo relativo al regime delle società non operative e, nell'attesa della risposta dell'Agenzia, volessero trasmettere il modello, potrebbe essere necessario l'invio di una dichiarazione integrativa

10 - Accertamento e contraddittorio
La presentazione dell'interpello disapplicativo è consigliata ma non è obbligatoria. Infatti, la circolare 32/E/2010 ha confermato che il contribuente potrà giustificare il motivo della mancata applicazione del regime delle società di comodo anche nell'eventuale contraddittorio con l'Agenzia. Sarà dovuta una sanzione da 258 euro a 2.065 euro, che dovrà essere graduata dagli uffici

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