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Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2012 alle ore 16:37.

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a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Da interpello disapplicativo a valore normale. Dal margine operativo lordo al test di operatività. Tutti i termini per capire la disciplina sulle società di comodo e sull'assegnazione dei beni ai soci

INTERPELLO DISAPPLICATIVO
Istanza per disapplicare una disposizione antielusiva, come quella sulle società di comodo. L'interpello deve essere presentato preventivamente, vale a dire prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto della richiesta di disapplicazione, considerando il termine di novanta giorni per la risposta dell'Agenzia. L'istanza è rivolta al direttore regionale delle Entrate ed è spedita all'ufficio competente in base al domicilio fiscale (le imprese di maggiori dimensioni indirizzano, invece, le istanze alla direzione centrale normativa dell'Agenzia tramite la direzione regionale)

MARGINE OPERATIVO LORDO
Differenza fra il valore e i costi della produzione alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del Codice civile. Per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, il margine operativo lordo deve essere assunto considerando i costi al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (per i soggetti Ias si assumono le voci di conto economico corrispondenti)

PENALIZZAZIONI PER LE COMODO
Alle società di comodo è imputato il reddito minimo, determinato in via presuntiva, mentre la base imponibile Irap non può essere inferiore al reddito minimo aumentato delle retribuzioni dei dipendenti, dei compensi ai collaboratori e di quelli per prestazioni occasionali, degli interessi passivi. Per quanto riguarda il credito Iva, c'è la preclusione al rimborso e alla compensazione per le società che risultano non operative per il periodo d'imposta con riferimento al quale si origina; è previsto inoltre il divieto di compensare l'imposta a credito anche con il debito Iva delle successive liquidazioni periodiche, per le società non operative che per tre periodi d'imposta non effettuino operazioni Iva per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti

PERDITA FISCALE
Situazione in cui, nella quantificazione del reddito imponibile, il risultato determinato nel rigo RN6 del modello Unico SC è negativo. Non vi è coincidenza fra risultato civilistico (utile o perdita risultante dal conto economico) e reddito imponibile/perdita fiscale per effetto dell'applicazione delle norme del Tuir. Nella determinazione del reddito d'impresa, infatti, si parte dal risultato del conto economico - in virtù del principio di derivazione - applicando però le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla normativa fiscale per determinati componenti di reddito

SOCIETÀ AGRICOLA
Società il cui oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività finalizzate alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile) e la cui ragione sociale (in caso di società di persone) o denominazione sociale (in caso di società di capitali) contiene l'indicazione società agricola

SOCIETÀ DI COMODO
Società che non supera il test di operatività previsto dall'art. 30 della legge 724/1994 o che si trova nella nuova fattispecie di perdita sistematica introdotta dalla legge di conversione del Dl 138/2011

TEST DI OPERATIVITÀ
Confronto fra i ricavi effettivi risultanti dal conto economico con i ricavi presunti determinati secondo i criteri dettati dalla norma sulle società di comodo: se i valori effettivi risultano inferiori rispetto a quelli presunti, la società è considerata non operativa.
Il valore presunto si determina applicando i coefficienti previsti dalla norma ai valori medi dell'ultimo triennio per le poste «titoli e assimilati», «immobili», e «altre immobilizzazioni».
Il valore effettivo si ottiene invece attraverso una media triennale dei ricavi (voci A1 e A5 del conto economico), degli incrementi di rimanenze (A2, A3 e B11) e dei proventi risultanti dal conto economico (C15 e C16)

REDDITO MINIMO
Si determina applicando i coefficienti previsti dalla norma (più bassi rispetto a quelli del test di operatività) al valore dell'esercizio per il quale si procede al calcolo in relazione alle medesime poste («titoli e assimilati», «immobili», e «altre immobilizzazioni»)

VALORE NORMALE
Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore

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