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Questo articolo è stato pubblicato il 26 giugno 2012 alle ore 11:18.

Si applica alle controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti dell'agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, ricevuti dal contribuente dal 2 aprile scorso.

Prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza alle Entrate per chiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che si intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase contenziosa.

La mancata presentazione del reclamo determinerà l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio

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