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Questo articolo è stato pubblicato il 10 ottobre 2012 alle ore 13:56.

Nel caso in un determinato regime di vantaggio, oppure un beneficio fiscale, sia subordinato alla manifestazione di una opzione formale, il contribuente ha la possibilità di accedere ugualmente al benefecio, anche non avendo manifestato la scelta, a condizione che versi una sanzione di 258 euro (non riducibile con il ravvedimento operoso) e ponga in essere l'adempimento prima della presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine scade dopo lo spirare del termine per l'esplicitazione della scelta. In via transitoria ed eccezionale, per le scelte non manifestate nel 2011, vi è tempo per rimediare entro il 31 dicembre 2012. La remissione in bonis può essere utilizzata solo se il contribuente ha i requisiti richiesti per l'accesso e se ha mantenuto un comportamento coerente con la scelta

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