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Questo articolo è stato pubblicato il 10 ottobre 2012 alle ore 13:58.

È la misura della sanzione minima, solitamente prevista dal Dlgs 471/1997, in relazione alle differenti violazioni di obblighi tributari. La stessa viene utilizzata come base per il computo del ravvedimento operoso. Ad esempio, per una dichiarazione infedele la sanzione prevista va dal 100 al 200% della maggiore imposta che scaturisce dal conteggio.

Pertanto la sanzione minima edittale da utilizzare per il ravvedimento operoso è quella del 100% (misura minima), misura sulla quale si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997

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