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Dossier Il modello per l'adesione limita i riferimenti ai terzi

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Il modello per l'adesione limita i riferimenti ai terzi

    L'agenzia delle Entrate ha già messo in consultazione online il modello da utilizzare per la collaborazione volontaria: viene confermata una forma snella e sembra che la procedura potrà essere gestita per buona parte in forma telematica. Nel modello, in particolare, va specificato di quale disclosure si tratta, internazionale o nazionale, e i dati e i recapiti del soggetto aderente. Inoltre vi sono tre opzioni che possono essere esercitate. È infatti prevista:
    - la facoltà di avvalersi degli effetti dello scudo fiscale, invocando quindi la copertura che tale istituto prevedeva;
    - la facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura forfetaria del 5%, per le regolarizzazioni sotto i due milioni;
    - la possibilità di pagare, in luogo che in un'unica soluzione, in tre rate mensili.

    C'è poi l'obbligo di indicare i soggetti collegati. Qui sembra (e si tratta di un aspetto molto importante) si dovrebbe trattare dei soggetti che presentano la domanda di voluntary disclosure unitamente all'aderente e non già dei soggetti del tutto terzi rispetto alla procedura.

    Uno dei timori principali della collaborazione volontaria è che la stessa non si tramuti in una delazione e spieghi quindi effetti indesiderati verso i terzi. L'unica forma di protezione dei terzi (si pensi alle aziende possedute o partecipate dal soggetto aderente) è che anche essi accedano alla disclosure (internazionale o nazionale, come appunto nel caso delle aziende). Il tema degli effetti verso terzi è cruciale anche rispetto ai riflessi penali e ciò anche alla luce del fatto che alcuni reati non sono coperti dalla regolarizzazione (si pensi all'emissione delle fatture false che potrebbe venire alla luce a seguito della regolarizzazione dell'utilizzatore delle medesime fatture: in questo caso sul fronte penale non vi sarebbe copertura neppure se l'emittente accedesse alla disclosure).

    Nel modello vengono distinte le attività in paesi black list, le attività in paesi black list con accordo per scambio di informazioni e le attività in paesi non black list. Per le attività in paesi black list restano valide tutte le forme di raddoppio dei termini di accertamento (presunzione di evasione e raddoppio sanzioni RW) e di raddoppio delle sanzioni base, nonché le sanzioni RW al minimo edittale (da ridurre in caso di voluntary ovviamente) del 6 per cento. Per le attività in paesi black list ma con accordo per lo scambio di informazioni si applica: il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni RW e non il raddoppio dei termini ai fini della presunzione di reddività black list; le sanzioni base RW vengono ridotte al 3 per cento e non si applica il raddoppio delle sanzioni connesse alla presunzione di redditività black list. Per le attività in Paesi non black list si applica la sanzione RW al 3% e nessuna forma di raddoppio dei termini o di sanzioni.

    Nel modello vanno infine individuate le attività estere alla data di emersione e ovviamente gli imponibili da regolarizzare.

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