Norme & Tributi

Dossier Il raddoppio penale mette a rischio i benefici

  • Abbonati
  • Accedi
    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Il raddoppio penale mette a rischio i benefici

    L'imminente firma dell'accordo con la Svizzera risolve il tema del raddoppio dei termini di accertamento connesso alla presunzione di redditività per gli attivi black listed (articolo 12, comma 2, Dl 78/2009). Per le regolarizzazioni più numerose, quindi, si dovranno versare maggiori imposte e sanzioni per gli anni dal 2010 in avanti e il raddoppio opererà solo per le sanzioni RW (applicabili per l'Agenzia dal 2004 in poi).

    Attenzione però al raddoppio dei termini per le violazioni penali (che l'Agenzia potrebbe ravvisare esaminando la documentazione fornita ai fini RW). A meno che, infatti, non si interpreti (ragionevolmente) che il raddoppio non opera in ogni caso - perché sarebbe kakfiano collegare il raddoppio a un'autodenuncia e perché la comunicazione alla Procura è effettuata solo per l'applicazione di una causa di non punibilità - il raddoppio dei termini potrebbe vanificare l'effetto benevolo connesso alla firma dell'accordo. O meglio, potrebbe spingere i contribuenti ad aspettare il sì definitivao allo schema di Dlgs sulla certezza del diritto, che nel testo varato dal Governo prevede il raddoppio solo se la denuncia è presentata prima dello spirare dei termini ordinari di accertamento. In ogni caso l'Agenzia dovrebbe chiarire che le disposizioni migliorative si applicano anche a chi ha presentato l'istanza prima della loro entrata in vigore.

    Il Dlgs prevede inoltre che i reati di infedele e omessa dichiarazione e di omesso versamento sono estinti se si salda il debito tributario. Una norma che rende il ravvedimento lungo ancor più comparabile con la disclosure.

    © Riproduzione riservata