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Dossier La disclosure dribbla gli ostacoli

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    La disclosure dribbla gli ostacoli

    L'adesione alla voluntary disclosure non è ammessa in presenza di cause ostative. Ciò la differenzia dal nuovo ravvedimento introdotto dalla legge di Stabilità, che può essere attivato anche in presenza di attività di controllo e, per questo motivo, può essere valutato come un'alternativa alla collaborazione volontaria.

    È questo uno degli aspetti su cui c'è maggiore necessità di chiarimenti da parte dell'Agenzia. Infatti, l'istanza di collaborazione volontaria, secondo la legge 186/2014, non può essere attivata se il richiedente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche e di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull'ambito oggettivo di applicazione della procedura. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la «formale conoscenza» sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da concorrenti nel reato. Inoltre l'istanza non può essere presentata più di una volta. Dunque, per il buon esito della procedura, le cause ostative vanno circoscritte il più possibile.

    Accesso libero in più casi
    Innanzitutto va evidenziato che lo sbarramento, per volontà legislativa, è solo per le attività riferite agli investimenti da regolarizzare e deve riguardare l'aderente. Ciò significa che potranno accedere alla procedura ad esempio anche questi soggetti:
    chi ha in corso un controllo formale sulla liquidazione delle imposte in dichiarazione;
    chi è destinatario di attività su altri ambiti (si pensi a una verifica da redditometro o un controllo a seguito della presentazione di un istanza di rimborso);
    chi voglia regolarizzare la sua casa all'estero e sia a conoscenza di un controllo in essere su altri attivi presenti all'estero.

    La conoscenza dai «terzi»
    Non dovrebbero rilevare neppure i controlli su società di cui l'aderente sia amministratore o azionista o su soggetti terzi rispetto a quest'ultimo. Attenzione, però, alla sibillina disposizione per la quale la causa ostativa sussiste anche se la conoscenza circa i controlli sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o concorrenti nel reato.
    Sotto questo aspetto, il soggetto che in buona fede ignori la “conoscenza” acquisita da parte di soggetti terzi e concluda la procedura di disclosure, non dovrebbe vedere vanificati i suoi effetti, a meno che non sia l'Agenzia a provare che abbia colpevolmente omesso di segnalare tale circostanza.

    Guardando alla pendenza di procedimenti penali, poi, non dovrebbero essere considerate cause ostative i procedimenti contro ignoti, anche se questi ultimi hanno comportato l'espletamento di attività a carico degli aderenti.

    La rimozione degli ostacoli
    Altra possibilità che dovrebbe essere confermata dall'Agenzia è quella di accedere alla disclosure da parte dei soggetti che rimuovano la causa ostativa. Si pensi al caso del soggetto che riceve una contestazione riferita a un'attività all'estero e la definisce pagando il dovuto. Successivamente dovrebbe essere messo nelle condizioni di presentare la richiesta di disclosure.
    Inoltre, dovrebbe essere ammesso il soggetto che voglia regolarizzare violazioni commesse in un dato periodo di imposta, anche se si è in presenza di una causa ostativa su un altro periodo. Il principio di autonomia dei periodi di imposta - e la posizione dell'Agenzia sui casi di ravvedimento operoso (circolare 180/98) - sembrano asupportare questa possibilità.

    Nessuno stop dalle «liste»
    Di fronte all'attuale tema delle cosiddette fishing expedtion - ovvero attività dirette a “liste” indistinte di contribuenti con finalità esplorative (il più recente è il caso delle polizze Credit Suisse) - le richieste erariali potrebbero essere ritenute non ostative alla disclosure: in questi casi, le richieste di solito hanno la forma di generici questionari e non rappresentano un vero e proprio rituale avvio di una attività ispettiva.
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