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Dossier La voluntary parte in due tempi

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    La voluntary parte in due tempi

    L’agenzia delle Entrate ha rilasciato una nuova bozza di modello di istanza da utilizzare per la collaborazione volontaria. Viene confermata la forma snella della bozza già circolata a dicembre. Sta quindi per essere attivato il canale telematico che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la presentazione dell’istanza da parte dei professionisti. Il modello, quindi, dovrà verosimilmente essere utilizzato anche per integrare istanze già presentate. La richiesta sarà poi seguita da una relazione accompagnatoria illustrativa che potrà essere presentata successivamente (sembrerebbe nei 30 giorni successivi all’istanza).

    Le differenze rispetto alla bozza già circolata sono praticamente nulle. C’è un chiaro riferimento alla normativa sulla privacy, con la specificazione che i dati forniti saranno trattati esclusivamente dall’agenzia delle Entrate.

    Nel modello va specificato di quale disclosure si tratta, internazionale o nazionale, e i dati e i recapiti del soggetto aderente. Inoltre va indicato se ci si avvale della facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura forfetaria del 5%, per le regolarizzazioni sotto i due milioni.

    C’è poi l’obbligo di indicare i soggetti collegati. Si tratta dei soggetti che presentano la domanda di voluntary disclosure unitamente all’aderente e non già dei soggetti del tutto terzi rispetto alla procedura.

    Uno dei timori principali della collaborazione volontaria è che la stessa non si tramuti in una delazione e spieghi quindi effetti indesiderati verso i terzi. L’unica forma di protezione dei terzi (si pensi alle aziende possedute o partecipate dal soggetto aderente) è che anche essi accedano alla disclosure (internazionale o nazionale, come appunto nel caso delle aziende). Il tema degli effetti verso terzi è cruciale anche rispetto ai riflessi penali e ciò anche alla luce del fatto che alcuni reati non sono coperti dalla regolarizzazione (si pensi all’emissione delle fatture false che potrebbe venire alla luce a seguito della regolarizzazione dell’utilizzatore delle medesime fatture: in questo caso sul fronte penale non vi sarebbe copertura neppure se l’emittente accedesse alla disclosure). Anche se è opportuno sottolineare che la causa di esclusione della punibilità è oggettiva e opera anche nei confronti dei concorrenti nel reato.

    Nel modello vengono distinte le attività in paesi black list, le attività in paesi black list con accordo per scambio di informazioni (come la Svizzera, non appena l’accordo sarà ratificato) e le attività in Paesi non black list. Per le attività in Paesi black list restano valide tutte le forme di raddoppio dei termini di accertamento (presunzione di evasione e raddoppio dei termini per irrogare sanzioni RW) e di raddoppio delle sanzioni base, nonché le sanzioni RW al minimo edittale del 6% (ovviamente da ridurre per effetto della procedura). Per le attività in Paesi black list ma con accordo per lo scambio di informazioni si applica: il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni RW (a meno che non venga approvato l’emendamento Sanga, che esclude anche tale raddoppio) e non il raddoppio dei termini ai fini della presunzione di reddività black list; le sanzioni base RW vengono ridotte al 3% e non si applica il raddoppio delle sanzioni connesse alla presunzione di redditività black list. Per le attività in Paesi non black list si applica la sanzione RW al 3% e nessuna forma di raddoppio dei termini o di sanzioni.