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Dossier Emersione valida solo se completa

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Emersione valida solo se completa

    L'emersione del nero “domestico” deve viaggiare a braccetto con la voluntary disclosure dei capitali fiscalmente esenti detenuti all'estero: una compliance fiscale «parziale» non è prevista dalla legge sul rientro delle attività detenute fuori dai confini, e potrebbe creare più di qualche problema al contribuente.
    In attesa della circolare delle Entrate - prevista per l'ultima decade del mese, in corrispondenza con la firma definitiva del bilaterale svizzero sullo scambio di informazioni - l'Ucifi anticipa, seppur ancora in via non ufficiale, le risposte ai temi caldi posti da professionisti e intermediari. Temi che, inoltre, riguardano anche e soprattutto il nuovo reato di autoriciclaggio, fattispecie su cui la procura di Milano promette un approccio «garantista» ma comunque legato al presupposto della «tracciabilità» del denaro utilizzato.

    In un affollato convegno di ieri pomeriggio al teatro Manzoni del capoluogo lombardo - platea di commercialisti e intermediari finanziari - Antonio Martino, responsabile dell'Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali dell'Agenzia, ha sottolineato che la lettera della legge 186/14 sul rientro dei capitali non separa i due tipi di emersione, estera e domestica: «L'articolo 5-quater, lettera a) - ha detto Martino - esige l'indicazione di tutti gli eventuali maggiori imponibili anche se «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero», una formula che lascia oggettivamente poco spazio all'interpretazione e che fa capire lo spirito all-in di questa norma di legge».

    L'eventuale “dimenticanza” del nero domestico pone poi due ordini di problemi al contribuente, considerato che dalla documentazione estera possono emergere indizi di ulteriori attività non dichiarate, e che su tutto incombe la nuova fattispecie di reato di «comunicazione di atti non rispondenti al vero» (da 1 anno e sei mesi a sei anni di carcere). In ogni caso, ha aggiunto Martino, «resta il fatto che l'Agenzia vuole che la procedura funzioni, e perciò affronta i punti critici - come del resto stiamo facendo - nello spirito di massima apertura e collaborazione. La circolare cercherà di rispondere a tutti gli interrogativi fin qui emersi, offrendo un orientamento sicuro».

    Tra i temi da sciogliere restano ancora le cause ostative (per esempio: la contestazione su un solo periodo di imposta preclude la voluntary anche su tutti gli altri anni ancora aperti?), il riconoscimento del credito di imposta (che dovrà in ogni caso essere «solidamente documentato») e la questione delle minusvalenze.
    Quanto all'autoriciclaggio è da segnalare l'approccio che la Procura di Milano metterà probabilmente in campo, considerata la riflessione pubblica del procuratore aggiunto Francesco Greco. Il capo del pool contro i reati societari (pool diventato negli anni «contro i reati fiscali», origine ormai di gran parte delle provviste illecite estere) ha detto che la chiave di volta per l'interprete nell'individuare il «godimento personale non punibile» è l'espressione «ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza» del denaro.

    Quindi, dirimente non è «che faccio» del bene acquistato ma «come l'ho comprato?». Cosa significa il 4°comma del nuovo 648-ter-1, calato nella realtà delle inchieste? «Che se l'acquisto della seconda o terza casa a St Moritz è concluso con un bonifico bancario diretto all'immobiliare del posto - ha detto Greco - opera la clausola di non punibilità. Se invece il contratto passa attraverso una fiduciaria estera che invia la provvista su un conto svizzero, girata poi sulla banca di Coira e intestato a una società del Liechtenstein il cui beneficiario è la moglie, non credo si versi più in un'ipotesi di “godimento personale” ma piuttosto in una chiara fattispecie di riciclaggio». Il problema pertanto non è sul «carattere personale del godimento», ma sulla tracciabilità del denaro utilizzato per l'acquisto.

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