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Dossier L'accordo renderà meno caro il rimpatrio

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    L'accordo renderà meno caro il rimpatrio

    L'imminente stipula del protocollo aggiuntivo che modificherà l'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera, per consentire un effettivo scambio di informazioni in base agli standard previsti dall'articolo 26 del modello Ocse, renderà più conveniente l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte dei contribuenti che intendano regolarizzare le attività finanziarie detenute in Svizzera in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale. Per applicare lo “sconto” sulle sanzioni che la legge 186/2014 riserva alle attività detenute in Paesi «ex-black list» è necessario che la stipula dell'accordo avvenga entro il prossimo 2 marzo e che preveda la possibilità di effettuare lo scambio di informazioni anche per gli elementi riconducibili al periodo tra la data della firma e l'entrata in vigore dell'accordo.

    Le sanzioni
    Nonostante i tempi siano particolarmente ristretti, l'avanzata fase di negoziazione dovrebbe portare alla firma ufficiale dell'accordo nei primi giorni di febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Una volta ufficializzata la stipula dell'accordo, per i soggetti che aderiranno alla voluntary disclosure non si applicherà più il raddoppio delle sanzioni (previsto dall'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009) con riferimento alle attività finanziarie detenute in Svizzera. Si tratta delle sanzioni correlate alle maggiori imposte dirette accertate con riferimento a disponibilità finanziarie detenute in Paesi black list che si presumono, salvo prova contraria, derivanti da redditi sottratti a tassazione. La sanzione “base” per l'omessa compilazione del modulo RW, sulla quale vanno operate le riduzioni, sarà invece pari al 3% per tutti gli anni oggetto di regolarizzazione (dal 2004 al 2013).

    L'accertamento
    La questione relativa all'applicabilità o meno delle disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva è senz'altro più delicata. Quanto al raddoppio dei termini ordinari di accertamento (articolo 12, comma 2-bis, del Dl 78/2009), l'articolo 1 della legge 186/2014 prevede che non operi qualora congiuntamente:
    - l'accordo tra l'Italia e la Svizzera venga stipulato entro il 2 marzo 2015;
    - il contribuente autorizzi l'istituto finanziario estero a trasmettere all'amministrazione finanziaria italiana i dati relativi alle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione;
    - il contribuente, nel caso in cui trasferisca in un momento successivo le attività finanziarie regolarizzate, autorizzi il nuovo intermediario a fornire i dati all'amministrazione finanziaria italiana. Considerato che nei confronti dei soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure è esclusa la punibilità per la maggior parte dei reati tributari, tale circostanza non dovrebbe far venir meno la “rilevanza amministrativa” del reato e determinerebbe quindi il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte. Tale circostanza dovrà essere inoltre coordinata con le nuove disposizioni che saranno emanate dal Governo in attuazione dell'articolo 8 della delega fiscale (legge 23/2014). Secondo i principi fissati dalla legge delega, infatti, il raddoppio dei termini di accertamento previsto nel caso invio della denuncia penale prevista dall'articolo 331 del Cpp si verificherà soltanto in presenza dell'effettivo invio della denuncia entro il termine ordinario di decadenza, fatti salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in corso di emanazione. La modifica delle soglie di punibilità e l'importante modifica della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni di natura penale potrebbero giocare un ruolo importante nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

    Il costo della procedura
    Il costo della procedura dipenderà dal tipo di violazioni commesse dal contribuente in quanto, in ogni caso, gli sconti previsti dalla procedura riguardano le sanzioni e non l'imposta. L'unico provvedimento che potrebbe incidere sull'imposta dovuta e relative sanzioni è invece il decreto legislativo sulla certezza del diritto, che tornerà all'esame del Consiglio dei ministri il prossimo 20 febbraio dopo le polemiche sorte negli ultimi giorni. Nel riformare il sistema sanzionatorio penale, il provvedimento potrebbe ridurre i periodi d'imposta regolarizzabili al solo quinquennio 2009 - 2013 (attualmente i periodi potenzialmente interessati vanno dal 2004 al 2013).

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