Norme & Tributi

Dossier La disclosure parte via Internet

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    La disclosure parte via Internet

    Le norme sulla voluntary disclosure (legge 15 dicembre 2014 n. 186) sono entrate in vigore il 1° gennaio, data a partire dalla quale, quindi, i soggetti che hanno violato gli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa sul monitoraggio potrebbero iniziare a presentare la richiesta di collaborazione volontaria. Il condizionale è d'obbligo in quanto siamo in attesa del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emanato entro il mese di gennaio e in cui verranno chiarite le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione e ogni altra modalità applicativa relativa alla procedura.

    È però possibile ipotizzare tali modalità basandosi sulla bozza di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria pubblicata sul sito dell'Agenzia il 9 dicembre; preziose indicazioni si possono ricavare anche dall'esperienza della sperimentazione della procedura avvenuta a seguito delle circolari 25/E e 38/E del 2013 e, soprattutto, dalla concreta applicazione del decreto legge n. 4/2014, per la quale l'Agenzia pubblicò una serie di moduli e per cui si sono tenuti i primi contraddittori con l'Ucifi per l'istruttoria preliminare e con le direzioni provinciali per l'emissione degli inviti ai contribuenti.

    La prima indicazione che si ritrae dalla lettura della bozza di dichiarazione riguarda la presentazione della richiesta: sembrerebbe necessario avvalersi del canale telematico, anche attraverso un intermediario autorizzato alla trasmissione telematica con l'agenzia delle Entrate, ossia professionisti che possano secondo il nostro ordinamento prestare assistenza e consulenza fiscale. Il ruolo chiave in questa procedura del professionista è stato evidenziato più volte per la difficoltà e delicatezza della procedura ma anche e soprattutto per una necessaria opera di filtro tra il contribuente e l'erario in particolare per una valutazione gobale delle implicazioni tributarie, amministrative e penali di una fattispecie complessa come la richiesta di collaborazione volontaria.

    Le attività del professionista prendono il via con l'adeguata verifica, ai fini antiriciclaggio, della posizione del contribuente. Infatti anche se il professionista è esentato dalla comunicazione di operazioni sospette poiché deve esaminare la posizione giuridica del proprio cliente, assisterlo e fornirgli consulenza nell'intentare o evitare un procedimento giudiziario, egli deve comunque assolvere agli altri obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

    L'adeguata verifica costituisce anche la base per l'istruttoria preliminare che il professionista deve fare per impostare correttamente la pratica. In questo senso è necessario inquadrare sia il contribuente che l'origine dei fondi, dei singoli apporti e degli eventuali prelievi significativi. Tale istruttoria preliminare deve anche esaminare accuratamente le eventuali responsabilità penali confrontandole con le cause di non punibilità contenute nella norma. In questo senso il professionista incaricato deve avere accesso a una serie di dati da gestire e conservare con la dovuta privacy anche perché qualora dovessero divenire accessibili all'esterno potrebbero essere utilizzati contro lo stesso contribuente che non abbia ancora depositato la sua istanza di collaborazione, con la conseguente esclusione dalla procedura.

    In questo senso si segnalano le garanzie di libertà al difensore sanzionate con l'inutilizzabilità processuale penale per la corrispondenza, la relativa documentazione e le informazioni acquisite presso gli avvocati difensori. Per quanto riguarda la documentazione da reperire, sia per la fase di contraddittorio presso l'Agenzia, sia ai fini della compilazione della richiesta di accesso alla procedura, è necessario un censimento delle attività detenute all'estero. A tal fine dovranno essere recuperati i dati relativi al valore delle attività alla fine di ogni anno, a partire dal 2003, distinguendo tra le attività detenute nei Paesi che non rientrano nelle black list, quelle detenute in Paesi che rientrano nelle black list ma che siano dotati di un accordo per lo scambio di informazioni (o che firmino tale accordo entro il 1° marzo), e quelle detenute in Paesi che rientrano nelle black list, senza avere sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni.

    Dopo la ricostruzione storica, dovrà essere indicato dove si trovano le attività alla data di emersione, anche per ottenere i benefici previsti sotto forma di riduzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 4. Infine, dovranno essere distintamente riportati i maggiori imponibili non dichiarati e le ritenute non operate, per permettere all'Agenzia di procedere nei calcoli delle imposte, degli interessi e delle sanzioni da versare per avvalersi degli effetti previsti dalla norma in termini di sanzioni penali e amministrative.

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