Norme & Tributi

Dossier Ogni tipo di reddito finisce sotto la lente degli uffici

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Ogni tipo di reddito finisce sotto la lente degli uffici

    MILANO - Un passo decisivo per scalfire il muro del segreto bancario. È questo il senso dell'accordo fiscale che i governi di Italia e Svizzera hanno raggiunto e si apprestano a ufficializzare a metà febbraio. In particolare, grazie alle norme che semplificheranno e rafforzeranno lo scambio di informazioni consentendo al fisco italiano di ottenere dati su tutti i cittadini italiani che detengono capitali o altri beni nella confederazione elvetica (e viceversa). Almeno di ciò è convinto il consigliere del ministro dell'Economia per gli Affari fiscali, Vieri Ceriani, che ieri durante un incontro con la stampa ha illustrato l'esito delle trattative durate tre anni.

    In ambito bilaterale l'accordo punta a modificare il Trattato tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni e a rivedere la disciplina sullo scambio di informazioni adeguandolo ai nuovi standard Ocse, in virtù del fatto che Berna si è già impegnata ad aderire allo scambio di informazioni automatico multilaterale a partire dal 2017 secondo i canoni fissati dal Common reporting standard (Crs). Anche lo scambio “spontaneo” d'informazioni dovrà essere oggetto di uno strumento giuridico separato.

    L'accordo bilaterale Italia-Svizzera invece avrà un raggio d'applicazione più ampio del Crs, pur introducendo uno scambio di informazioni su richiesta, anziché automatico. L'agenzia delle Entrate potrà chiedere informazioni alla controparte elvetica non limitate ai redditi di natura finanziaria (coperti dallo scambio automatico) ma a tutti i tipi di reddito («imposte di qualsiasi natura o denominazione»).

    Lo scambio di informazioni a richiesta «è comunque indispensabile - ha spiegato Ceriani - e consentirà all'agenzia delle Entrate di chiedere informazioni non solo per i redditi di natura finanziari». Lo scambio automatico, dunque, «è più limitato, nonostante rappresenti un passo avanti colossale e uno strumento di lotta all'evasione impensabile solo qualche anno fa».

    La richiesta di dati e notizie da parte dell'amministrazione finanziaria, invece, si potrà concentrare su singoli contribuenti così come su gruppi di persone/società sulla base di determinate prassi o comportamenti ritenuti irregolari. Nel Protocollo si precisa che si potrà richiedere informazioni «verosimilmente rilevanti», per garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, «senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile».

    La condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta, chiarisce ancora il protocollo, «sia in casi relativi a un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi a una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti)».

    Per quanto riguarda l'aspetto temporale il protocollo messo a punto dai plenipotenziari dei due Paesi esclude una applicazione retroattiva per gli accertamenti del Fisco su eventi e circostanze antecedenti la firma dell'accordo e dunque prima della metà del prossimo mese di febbraio.

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