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Dossier Banche svizzere già libere dal segreto per la voluntary disclosure

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Banche svizzere già libere dal segreto per la voluntary disclosure

    Le banche svizzere che collaboreranno con l'agenzia delle Entrate nell'ambito del programma di voluntary disclosure, inviando dati relativi a contribuenti italiani, non commetteranno un reato federale. Dopola storica firma del bilaterale , lunedì a Milano, Berna fa un altro passo verso la collaborazione piena, sbrogliando – mediante una norma ad hoc inserita nell'ambito degli accordi tra Italia e Svizzera – in modo favorevole un potenziale impasse normativo. Autorizzando gli istituti a violare l'ormai ex segreto bancario, la confederazione permette inoltre nei fatti ai contribuenti italiani di godere del dimezzamento dei termini – salvi ovviamente eventuali profili penali – che in mancanza di trasmissione dei dati sarebbe stato problematico. Il quadro normativo e internazionale in cui si sta attuando il programma italiano di voluntary disclosure è ormai definito e in attesa della circolare interpretativa dell'agenzia delle Entrate alla luce delle prime domande presentate e dei numerosi convegni tenuti si possono evidenziare alcuni punti critici.

    Il primo problema è il raddoppio dei termini di accertamento in caso di comunicazione di reato da parte dell'Agenzia in caso di rilevazione di reati tributari. Infatti, mentre è chiaro che il raddoppio previsto dall'articolo 12 del Dl 78/09 sulla lotta all'evasione internazionale non si applicherà ai Paesi white list e divenuti collaborativi attraverso accordi sullo scambio di informazioni come il Lussemburgo, San Marino, la Svizzera e da ultimo Lienchestain che firmerà domani, non lo è in caso di superamento delle soglie penali di punibilità. In questo caso la circolare 6 del 2015 su cui sono stati dati i primi chiarimenti non ha fornito una risposta completa concentrandosi solo sul raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/09. Una agevole soluzione sarebbe applicare il chiarissimo contenuto dell'articolo 8, comma 2 della delega fiscale che esclude espressamente il raddoppio dei termini in caso di decadenza dei termini ordinari di accertamento purché non siano stati già notificati avvisi, ispezioni o verifiche. Il contenuto della norma è talmente dettagliato che potrebbe essere applicato direttamente senza bisogno di una norma di attuazione come in passato ha sancito per altri casi parte della giurisprudenza tributaria. Secondo punto critico per coloro che fanno una voluntary nazionale mista a quella internazionale è la mancata copertura dei reati societari per cui bisognerà valutare preliminarmente gli eventuali reati extratributari commessi dalle imprese.

    Terzo punto è il profilo previdenziale anche per le partite Iva che a oggi non prevede una normativa premiale sanzionatoria così come invece previsto per gli aspetti fiscali. Rimane aperto per i commercialisti il problema della segnalazione antiriclaggio: invocano una pronunzia espressa delle autorità non essendo soddisfatti delle esenzioni già previste dalla normativa generale sull'antiriclaggio.Vi sono poi due criticitá procedurali. La prima riguardante le domande già presentate per accertamenti non acora definitivi per Paesi ex black list ora collaborativi; la seconda, sistemica, riguarda il fatto che a emanare gli avvisi di accertamento oggi sono le direzioni provinciali che non hanno tutte dimestichezza con la materia internazionale. La prima criticità potrebbe essere risolta chiedendo in ossequio alla nuova procedura di rifare le domande per via telematica facendo salvo il diritto del contribuente di non essere escluso dalla procedura medio tempore. La seconda criticità potrebbe essere superata dando all'Ucifi la funzione di consulenza diretta alle direzioni provinciali per permettere la fruibilità della preziosa esperienza maturata con la sperimentazione.

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