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editoria e fisco

E-book, Corte Ue boccia Iva ridotta in Francia e Lussemburgo, rischia l’Italia

La Corte di giustizia Ue ha bocciato oggi l'Iva agevolata per gli e-book introdotta dalla Francia e dal Lussemburgo dal 2012. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione europea che aveva giudicato non in linea con le regole Ue in materia di Iva la imposizione di una aliquota ridotta sui libri elettronici. Dl 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un'aliquota Iva del 5,5% e del 3%.

Anche l'Italia ha introdotto, a partire dal 2015, un'aliquota ridotta sugli e-book, aliquota ora a rischio. Dal Lussemburgo - sede della Corte Ue - dicono che il provvedimento è immediatamente operativo per i Paese destinatari del provvedimento a meno che venga presentato un ricorso.

Per quanto riguarda invece l’Italia, in assenza di un’analoga iniziativa da parte della Commissione Ue nei confronti del nostro Paese, l’Iva resta al 4 per cento. «Dopo la sentenza lavoreremo per cambiare norme Ue per l’Iva al 4%». Così, su Twitter, il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi. La portavoce dell'esecutivo Ue su Tasse e dogane, Vanessa Mock, ha invece detto che «la Commissione intende affrontare la questione con un'ampia revisione del sistema Iva, ora in preparazione. Speriamo di essere in grado di comunicare su questo nel prossimo anno».

Sul tema ha parlato anche l'eurodeputata Silvia Costa che ha «chiesto personalmente al Commissario Tibor Navracsics in commissione Cultura e a Dace Melbarde, ministra della Cultura della Lettonia che attualmente presiede il semestre Ue, di lavorare per un'Iva europea sugli e-book. Ho sostenuto e condiviso la battaglia fatta dal ministro Franceschini per il riconoscimento degli e-books come contenuti culturali e non come servizi digitali e il provvedimento che ne è scaturito».

Che cosa si considera e-book
I libri elettronici o digitali oggetto della presente causa comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.

Le motivazioni delle sentenze 479/13 e 502/13
La Corte rileva innanzitutto che un'aliquota Iva ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III della direttiva Iva. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l'aliquota Iva ridotta è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l'allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.

Inoltre, la Corte constata che la direttiva Iva esclude ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l'argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.

Un’ultima precisazione
La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un'aliquota Iva super ridotta al 3%, mentre la direttiva Iva vieta, in via di principio, le aliquote Iva inferiori al 5%.


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