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Dossier L’Economia corregge le black list

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    L’Economia corregge le black list

    Arrivano i due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “controlled foreign companies (Cfc)”. I provvedimenti con i nuovi elenchi sono stati firmati ieri dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 110 e 167 del Testo unico delle imposte sui redditi.

    I due decreti applicano quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 che ha modificato i criteri previsti per l’elaborazione delle black list con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese italiane.

    Nel dettaglio, spiega la nota dell’Economia, la legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante per la black list sulla «indeducibilità dei costi» relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, mentre è stato cancellato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

    In base a questo nuovo criterio il decreto modifica la black list sulla «indeducibilità dei costi» mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni.

    Sono stati eliminati, al contrario, dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni (il 31%) con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure Tiea, Tax information exchange agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale Ocse/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.

    In particolare, si tratta di: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

    Per quanto riguarda, invece, le controllate estere (Cfc) la definizione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere fissati dall’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi (questa lista, insieme con quella sulla presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche indicata dal Dm 4 maggio 1999 è quella valida ai fini della voluntary disclosure).

    La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha stabilito che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

    Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list Cfc” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia, vale a dire Filippine, Malesia e Singapore (dunque 3 paesi su 67 paesi pari a meno dell1%).

    L’agenzia delle Entrate (comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi), dovrà emettere ora un provvedimento per fornire un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

    Restano ancora presenti in entrambi le liste Monaco e Liechtenstein, malgrado i recenti Tiea siglati al fine di poter beneficiare di alcuni vantaggi per le procedure di voluntary disclosure; gli accordi, infatti, non sono stati ancora ratificati. Stesso discorso per la Svizzera che resta presente nella black list “indeducibilità dei costi”.

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