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Dossier Regole operative da Unico 2016

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    Dossier | N. 27 articoliIl rientro dei capitali

    Regole operative da Unico 2016

    Per i costi black list e la tassazione Cfc, cambiano le liste dei paradisi fiscali (si veda l’articolo riportato sopra). Con una serie di conseguenze operative per professionisti e imprese.

    I decreti emanati ieri dal ministero dell’Economia, ridisegnano la geografia dei paesi black list in applicazione della legge di stabilità 2015. Per la deduzione dei costi, cadono i vincoli per Emirati Arabi, Filippine, Gibilterra e altri 18 stati con i quali è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni. Per la disciplina Cfc, vengono eliminati dall’elenco i paesi con un livello di tassazione generale non inferiore alla metà di quello italiano.

    Le nuove liste danno attuazione alle modifiche apportate dalla legge 190/2014 agli articoli 110 e 167 del Tuir. Per la deduzione dei costi sostenuti presso fornitori black list, la norma ha stabilito che le particolari dimostrazioni (attività commerciale effettiva del fornitore oppure particolare interesse dell’impresa italiana) richieste dalla legge devono d’ora in poi essere prodotte solo per paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni a prescindere dal livello di tassazione. Escono così dal penalizzante regime in vigore dal 2002, ben 21 stati tra cui, ad esempio, Emirati Arabi, Costarica, Filippine, Malesia, Mauritius e Singapore. Restano, invece, ancora soggetti ai vincoli di deducibilità paesi come Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein. Per la Svizzera, anzi, la situazione finirà per peggiorare in quanto rientreranno nella norma anche i fornitori che scontano una tassazione ordinaria. La nuova lista per i costi black list entra in vigore il 1° gennaio 2015 e dunque non dovrebbe interessare la prossima dichiarazione dei redditi (riferita a costi sostenuti nel 2014), salvo che l’Agenzia non ne consenta un’applicazione anticipata.

    Per quanto, invece, riguarda la disposizione sulle Cfc (tassazione per trasparenza del reddito delle controllate estere disciplinata all’articolo 167 del Tuir) la medesima legge 190/2014 ha disposto che, dall’esercizio 2015, non saranno più interessati i paesi che, oltre allo scambio di informazioni, garantiscono una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana. Il decreto ha indivuato una lista di stati per i quali la condizione non è verificata sulla base del livello di tassazione generale. Per conoscere l’elenco definitivo, però, occorrerà attendere un ulteriore provvedimento, questa volta del direttore dell’agenzia delle Entrate, che dovrà individuare gli eventuali regimi esteri “speciali” che, pur in presenza di una tassazione generale sopra al 50% della nostra, portano di fatto il tax rate effettivo sotto soglia, facendo rientrare lo stato nella disposizione Cfc.

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