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Jobs act, rischio aumento contributi per imprese e autonomi

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LAVORO

Jobs act, rischio aumento contributi per imprese e autonomi

ROMA - Un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi.

A sorpresa, nel testo “bollinato” dalla Ragioneria del Dlgs sul riordino dei contratti, spunta una clausola di salvaguardia per assicurare la copertura economica nel caso ci fosse un’ondata di trasformazioni di collaborazioni in contratti a tempo indeterminato e il plafond a disposizione non fosse sufficiente. La legge di stabilità ha messo a disposizione 1,886 miliardi nel 2015 per sostenere la decontribuzione dei contatti a tempo indeterminato stipulati a partire da gennaio, stimando che si potessero trasformare 37mila collaborazioni. Con il nuovo Dlgs, si sono calcolate circa 20mila trasformazioni aggiuntive, con una retribuzione media di 15mila euro, e la “dote” è stata incrementata di 16 milioni nel 2015 (52 milioni nel 2016, 40 milioni nel 2017 e 28 milioni nel 2018).

Queste risorse aggiuntive, con ogni probabilità, non sono state ritenute sufficienti dalla Ragioneria, considerando che secondo stime del governo i collaboratori monocommittenti con caratteristiche non distanti dalla subordinazione sono circa 370mila. Di qui la richiesta del Mef di introdurre la clausola di salvaguardia (anche se la norma non fissa quale sarà la percentuale dell’eventuale prelievo). La strada del contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali non è una novità assoluta: c’è il precedente dell’edilizia (dove il contributo additivo è fissato al 15%).

Il testo trasmesso ieri alle commissioni lavoro di Camera e Senato per i pareri (non vincolanti per il governo) contiene un’altra novità sul fronte collaborazioni, rispetto alla stesura approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio. Si fa esplicito riferimento al pubblico impiego: la trasformazione in contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato o determinato) dei collaboratori “fittizi” (che svolgono una prestazione personale, di contenuto ripetitivo ed eterodiretta) non trova applicazione nella pubblica amministrazione fino al completamento del riordino della disciplina sull’utilizzo dei contratti flessibili (nel Ddl delega Madia). Tuttavia, dal 1° gennaio 2017 è «fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare collaborazioni coordinate e continuative» “fasulle”. Nel privato, per le collaborazioni che presentino le caratteristiche individuate per i rapporti di lavoro subordinato, scatta la stabilizzazione. Con 4 eccezioni: se le collaborazioni sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni; se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; di sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Altra novità inserita nell’ultima versione del testo, la sanatoria per i datori di lavoro che stabilizzano slitta di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (fatti salvi gli illeciti accertati da ispezioni effettuate prima dell’assunzione). «Il decreto ridefinisce il confine tra lavoro dipendente e indipendente - commenta il presidente della commissione lavoro del Senato, Maurizio Sacconi (Ap) -. Sarà utile in sede di parere dare a questo confine maggiore certezza per ridurre la discrezionalità del magistrato. La ripetitività della prestazione è criterio della subordinazione per le attività manuali, ma potrebbe non esserlo per quelle intellettuali».

Intanto anche secondo i dati diffusi ieri dall’Inps nel primo bimestre aumentano le assunzioni a tempo indeterminato (+20,7% sul 2014). Ma calano le assunzioni a termine (-7%) e in apprendistato (-11,3%). Risultato: rispetto al primo bimestre 2014 il saldo delle assunzioni totali resta invariato. Ciò si spiega con il forte incentivo fiscale per le assunzioni stabili che sta cannibalizzando le assunzioni con le altre tipologie contrattuali.