Norme & Tributi

Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie può essere «raddoppiato»

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dichiarazioni 2015

Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie può essere «raddoppiato»

Le rate residue della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, iniziata da un soggetto poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Se su un’abitazione - negli anni precedenti - sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, usufruendo della detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro (36% su massimo 48.000 euro fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96.000 euro (48.000 euro dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e questa autonomia è individuata in base agli elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia. Inoltre, non deve trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi per considerarli autonomi e per beneficiare per entrambi di un limite di 96.000 euro ciascuno. Sono questi alcuni fra i principali chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare n. 17/E che raccoglie le risposte a questioni interpretative prospettate da Caf e altri intermediari.

Bonus mobili agli eredi

In caso di decesso del contribuente che sta usufruendo della rateizzazione decennale della detrazione del 50% per l’acquisto, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (pagata dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), il bonus non utilizzato in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

L’erede e le rate

Per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, la circolare ha chiarito che se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto, concede poi in comodato o locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente. Se successivamente riotterrà la detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiare delle rate residue.

Nuovo limite per nuovi lavori

Per la fruizione di un’ulteriore limite di 48.000 euro (96.000 euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per i lavori di ristrutturazione edilizia, un intervento è considerato autonomo in base agli elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, se richiesti, come ad esempio, denuncia di inizio attività e collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori.

Ordinante e beneficiario

Le spese per le ristrutturazioni edilizie (detraibili al 50%), come quelle sul risparmio energetico (detraibili al 65%), devono essere «sostenute ed effettivamente rimaste a carico» del contribuente che le detrae e chi esegue il bonifico può indicare nella causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario. Secondo l’Agenzia, se l’ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale quale beneficiario della detrazione, il bonus Irpef deve essere fruito solo da quest’ultimo. La risposta dell’Agenzia non impone che il conto corrente dell’ordinante sia cointestato con il beneficiario del bonus, indicato nella causale; quindi, sembrerebbe possibile che quest’ultimo rimborsi l’ordinante del bonifico, di quanto pagato in nome e per conto suo. Ciò nonostante, riteniamo che la risposta può essere accettata solo per soggetti con conto cointestato.

Riacquisto prima casa

Il credito d’imposta spettante per il riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa, può essere utilizzato anche parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef o in compensazione di altri debiti tributari o contributivi, attraverso F24. Non potrà essere usato per ridurre le imposte di registro, ipotecaria, catastale, e l’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo l’acquisizione del credito.