Norme & Tributi

Sì alla descrizione «generica»

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Spese mediche

Sì alla descrizione «generica»

Sono detraibili in dichiarazione dei redditi le prestazioni odontoiatriche con descrizione generica, gli oneri sostenuti per la procreazione medicalmente assistita, le spese per trasporto disabili volontariamente pagate alle Onlus e le spese per massofisioterapia con un diploma triennale. Sono i principali chiarimenti sulle spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir) contenuti nella circolare 17/E/2015.

Le spese del dentista con l'indicazione riportata in fattura riguardante «ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche» sono detraibili pur nella genericità della descrizione resa dal professionista. Nel caso prospettato, la circolare ricorda che con la precedente risoluzione 111/E/1995 era stata messa in discussione, ai fini Iva, la mancata concordanza di tale tipo di descrizione con le regole previste (requisiti minimi da indicare nel documento) dall' articolo 21 del Dpr 633/1972, secondo cui si deve puntualmente indicare in fattura «natura e qualità della prestazioni rese», evitando ossia rappresentazioni generiche che non permettono la reale identificazione dell'attività svolta. Tuttavia le Entrate chiariscono ora che tale dizione ai fini delle imposte dirette è da ritenersi sufficiente per identificare la natura sanitaria della prestazione, per cui tali fatture vanno comunque ammesse alla detrazione.

Anche le spese riconducibili alla procreazione medicalmente assistita possono rientrare fra quelle sanitarie detraibili se opportunamente descritte in fattura, poiché riconducibili sulla base di quanto chiarito dal ministero della Salute fra le specialità farmaceutiche ammesse alla detrazione.

I contributi che vengono volontariamente erogati alle Onlus per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche sono detraibili come spese mediche, a patto che il versamento effettuato sia il corrispettivo per il servizio di trasporto reso (per esempio, spostamento in ambulanza) e non sia in alcun modo riconducibile ad una erogazione liberale generica concessa all'associazione.

Per quanto riguarda la detraibilità delle spese sostenute presso un massofisioterapista con formazione triennale in regime liberoprofessionale, le Entrate hanno chiarito che i possessori di tale titolo di studio sono da equiparare a tutti gli effetti a quelli che detengono un titolo universitario abilitante all'esercizio professionale di fisioterapista. Entrambi rientrano a pieno diritto fra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel Dm Salute-Università 29 marzo 2001 quali operatori del settore le cui prestazioni vengono ammesse alla detrazione d'imposta (rigo E1 del 730 e rigo RP1 del modello Unico). Richiamando il precedente chiarimento di prassi (circolare 19/E/2012), la circolare 17/E/2015 ricorda che tali spese sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica. Nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà comunque sempre attestare il possesso del diploma con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

Altri familiari a carico
Infine la circolare per quanto attiene alle detrazioni per altri familiari a carico ricorda che le stesse vanno applicate nell'odine previsto dall'articolo 12 del Tuir, ossia coniuge (lettere a, b) figlio (lettera c) altro familiare (lettera d).
Pertanto nel caso in cui all'interno di uno stesso nucleo familiare in assenza di reddito da parte del padre, quest'ultimo dovrà essere considerato a carico della moglie e non del figlio qualora questi siano in possesso (entrambi) di redditi superiori a 2.840,51 euro. Tuttavia eccezionalmente le Entrate ammettono che, nel caso specifico, il padre possa essere considerato a carico del figlio solo se quest'ultimo possiede un reddito superiore a quello della madre ed effettivamente ne sostiene il carico.

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