Norme & Tributi

Mutui, rischio di vendita immediata della casa dopo sette rate non pagate

  • Abbonati
  • Accedi
PRESTITI FONDIARI

Mutui, rischio di vendita immediata della casa dopo sette rate non pagate

Allarme tra i clienti delle banche che hanno contratto mutui ipotecari: il Dlgs in approvazione alla Commissione Finanze della Camera potrebbe permettere alle banche di recuperare in maniera più veloce le garanzie sul credito. La commissione Finanze della Camera sta infatti procedendo nell’esame dello schema di decreto legislativo dedicato all’attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (la norma riguarda anche modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141). Si tratta dell’Atto Camera n. 256, che discende da un’ampia delega che la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114 ) ha concesso al Governo.

Infatti l’attuazione dell direttiva 2017/17/UE è semplicemente indicata al punto 13 dell’allegato B della legge, senza ulteriori indicazioni. Il che consente al Governo la massima libertà. Proprio questa libertà ha prodotto un testo che in Commissione (la quale può solo esprimere condizioni e osservazioni nel parere) è stato molto criticato. Il punto sotto tiro (ma le votazioni del parere non sono ancora iniziate) riguarda il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario.

In sostanza la banca e il cliente possano accordarsi preventivamente (ma naturalmente si tratterà di una clausola che verrà imposta per poter ottenere il finanziamento) sulla possibilità che, in caso di mancato rimborso di sette rate del mutuo, anche non consecutive, l’istituto di credito possa “saltare” il passaggio del procedimento esecutivo, consentendo alla banca di vendere subito la casa. In sostanza, rispetto a prima (quando il “salto” delle sette rate già consentiva la risoluzione del contratto di mutuo) la novità introdotta dalla direttiva europea riguarda le procedure per l’escussione dell'ipoteca, con l’obiettivo di ridurre i tempi e snellire le pratiche nei casi di debitori inadempienti.

La nuova norma chiarisce che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale (come l’ipoteca) o dei proventi della sua vendita bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando, ha tenuto a specificare il Mef in una nota (come se fosse una grande concessione), il diritto del consumatore all'eventuale eccedenza di denaro rimasta. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-duodecies in materia di valutazione dei beni immobili.
Il comma 4 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia, il debito del consumatore non sia saldato, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione della nuova norma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.
Tra l’altro, nella bozza non sono posti limiti al prezzo cui la banca può proporre la vendita, rischiando che venga svenduta pur di soddisfare il credito.

Un rischio effettivo per il cliente che sinora, grazie alle lungaggini della procedura di espropriazione forzata riusciva a resistere anni e ad avviare trattative con la banca.
La situazione che verrebbe a configurarsi, introducendo questa clausola nei futuri contratti di mutuo fondiario, è che si porrebbe in contrasto con il codice civile che prevede il divieto del cosiddetto “patto commissorio” (Codice Civile, articolo 2744).


Il Viceministro Enrico Morando, nel corso dell’ultima seduta del 24 febbraio, ha sottolineato come, nell'attuale fase dell'iter dello schema di decreto legislativo, il Parlamento possa, se lo ritiene, proporre formulazioni alternative e integrazioni nello schema di decreto prima della sua definitiva adozione. E ha dichiarato l'impegno del Governo a partecipare attivamente al dibattito in materia, «al fine di rendere più agevole il recepimento delle condizioni o osservazioni che fossero contenute nel parere parlamentare». Non ha invece aderito alla richiesta, avanzata dal deputato Daniele Pesco (M5S), di ritirare lo schema di decreto, in quanto sussistono a suo giudizio «Le condizioni per attuare in questa sede la delega che il Parlamento ha già conferito al Governo per il recepimento della direttiva 2014/17/UE. Tale contrarietà non è fondata solo su considerazioni di carattere temporale, ma soprattutto in quanto il provvedimento appresta in materia misure di tutela più efficaci per i consumatori di quelle previste dalla disciplina attualmente vigente».

Anzi, Morando ha sostenuto, a titolo personale, che eventuali limiti della disciplina sui mutui immobiliari non siano dovuti al tenore dello schema del decreto legislativo, «Ma casomai all'impostazione della direttiva 2014/17/UE, la quale è strutturata in un'ottica secondo la quale i costi determinati da eventuali difficoltà nell'adempimento da parte del creditore sono addossati solo al soggetto prenditore del mutuo, laddove invece sarebbe opportuno innovare tale impostazione, seguendo una logica improntata ad una differente ripartizione dei costi relativi».

Daniele Pesco ha ricordato che nella legge di Stabilità 208/2015 sono state introdotte misure per facilitare l'acquisto della casa attraverso forme di finanziamento bancario, evidenziando come proprio la maggiore facilità nell'accesso al credito immobiliare possa comportare il rischio, anche alla luce del dettato del richiamato comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, che le banche sostanzialmente esproprino i cittadini creditori dell'immobile di proprietà, in caso di inadempimento. E ha considerato «particolarmente necessario stabilire principi di recepimento della direttiva 2014/17/UE maggiormente stringenti, senza limitarsi a esprimere solo un parere non vincolante per il Governo».

Preoccupato il commento di Santino Taverna, Presidente Nazionale FIMAA - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, (Agenti Immobiliari, Mediatori Creditizi, Mediatori Merceologici e Agenti in Attività Finanziaria) aderente a Confcommercio: «Non abbiamo dubbi, l'atto del governo (n. 256) che consente alla banche l'esproprio del bene immobile senza passare dal giudice va ritirato. Il provvedimento governativo, cancellando di fatto l'articolo 2744 del codice civile, in caso di inadempimento del mutuatario (ritardo nel pagamento di 7 rate, anche non consecutive, così come stabilito dal Testo unico della finanza) consente alle banche di entrare in possesso dell'immobile ipotecato e metterlo in vendita bypassando il Tribunale, annullando di fatto l'obbligo di procedura esecutiva.
Il governo in questo modo sta facendo l'ennesimo favore alle banche che potranno inserire nei contratti di mutuo, anche successivamente alla stipula, una clausola che lede i diritti dei consumatori, invece di tutelarli nell'ambito dei contratti di credito».

© Riproduzione riservata