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Falso in bilancio anche per le stime

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diritto dell’economia

Falso in bilancio anche per le stime

Il falso in bilancio “valutativo” non è stato abrogato dalla riforma del 2015. Resta in piedi come delitto punito dall’articolo 2621 del Codice civile, ancorché amputato del riferimento alle valutazioni, ogni volta che l’impresa si sia «discostata consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione» dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, «in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni». Questo è il verdetto pronunciato ieri pomeriggio dalle sezioni unite penali della Cassazione, sul presupposto che il bilancio è il documento contenente tutte le valutazioni sulla vita dell’impresa e sui «fatti materiali» che la riguardano. Pertanto, è impossibile privare di rilevanza penale questa essenziale dimensione valutativa dei conti annuali. La valutazione non può trasformarsi in una scommessa o in pronostico ma dev’essere rigorosamente ancorata ai criteri generalmente riconosciuti in questa materia. Chi voglia disancorarsene deve darne una spiegazione articolata.

Si chiude così una brutta pagina politica scritta con la legge n. 69 del 2015, di riforma del falso in bilancio, tanto attesa per il suo significato di rottura politica con il passato quanto imbarazzante per le incertezze prodotte nelle sue prime applicazioni. Incertezze non certo ascrivibili ai capricci dei giudici ma alla precisa scelta del legislatore di demandare proprio ai giudici il compito di stabilire il confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è. Una supplenza a pieno titolo, insomma. Le sezioni unite hanno di fatto restituito credibilità al governo, quanto agli obiettivi perseguiti dalla riforma, ma, soprattutto, gli hanno evitato la responsabilità di un colpo di spugna sui processi in corso, e persino su quelli già conclusi con una condanna definitiva per falso valutativo. Questo, infatti, sarebbe stato l’esito di un verdetto che avesse confermato l’interpretazione della parziale abrogazione del falso valutativo, basata, peraltro, sul dato testuale della nuova norma. Un esito che nessun decreto legge postumo avrebbe mai potuto evitare.

L’incertezza prodotta dalla riforma del 2015 è fotografata dalle quattro sentenze che si sono alternate sul nuovo articolo 2621 del Codice civile che, quanto alle false comunicazioni sociali, non contiene più l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni». Un’amputazione frutto di un emendamento governativo ambiguo mai illustrato in Parlamento e quindi fonte di dubbi sulla permanenza o meno del “falso valutativo” nel perimetro della punibilità. Due sentenze della Cassazione (n. 33774/2015 e 6916/2016) hanno sostenuto la parziale abrogazione del reato, mentre altre due hanno detto il contrario (la n. 890/2015 e un’altra depositata l’altro ieri). La Procura generale presso la Cassazione, invece, ha sempre sostenuto la linea della «continuità normativa» tra la precedente e la successiva formulazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Ma tant’è: le continue oscillazioni interpretative hanno reso urgente l’intervento delle sezioni unite per stabilire, una volta per tutte, se dopo la riforma Renzi il “falso valutativo” sia ancora reato. L’udienza si è svolta ieri mattina e il collegio (presieduto dal primo presidente Gianni Canzio e composto dai giudici Fumo, Conti, Fidelbo, Vessichelli, Ramacci, Diotallevi, Fiale, Bianchi) ha letto il verdetto nel pomeriggio, diffondendo la seguente «informazione provvisoria»: «Il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di “valutazione”, sussiste se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

I criteri sono contenuti negli articoli del Codice civile (2423-2435-ter), integrati dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) nonché dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs recepiti da una direttiva europea. Tra l’altro, il ricorso ai principi contabili favorisce la dimostrabilità e la ripercorribilità ex post del percorso valutativo seguito, nell’eventualità di un vaglio giudiziale in caso di impugnazione del bilancio e di azioni di responsabilità verso gli amministratori fondate su irregolarità contabili.

Insomma, le sezioni unite non si sono fatte condizionare né si sono impiccate alla formulazione letterale della norma “galeotta” ma hanno seguito un’interpretazione sistematica, l’unica, aveva detto in udienza la Procura generale, «costituzionalmente orientata», ovvero rispettosa degli articoli 41 e 42 della Costituzione. Seguendo questo percorso, la Corte ha potuto ricostruire «il senso» della norma che ha tenuto per mesi con il fiato sospeso il mondo politico e dell’economia.

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