Norme & Tributi

Casa, borse di studio, e-book: ecco come non perdere tutti i…

  • Abbonati
  • Accedi
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Casa, borse di studio, e-book: ecco come non perdere tutti i bonus fiscali

Agevolazioni per l’acquisto di nuove abitazioni più ampie. Niente Irpef sulle borse di studio. School bonus non cumulabile con altre agevolazioni riservate alle erogazioni liberali per le scuole e con un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare 20/E/2016 che interviene su alcune delle principali modifiche in campo fiscale introdotte dall’ultima legge di Stabilità. Ma andiamo con ordine.

Le nuove abitazioni
L’Iva versata per l’acqusto di abitazioni effettuato entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef. Il bonsu si applica all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l'Iva all'atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici.

Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di «ripristino» o «ristrutturatrici» che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Sostanzialmente questo equivale a un riconoscimento che l’agevolazione può essere concessa anche agli acquisti di abitazioni non nuove, purché avvenga nell’alveo di questi soggetti riconosciuti dalla circolare.

La detrazione va ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi.

La circolare 20/E precisa che rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che «l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale».

Cattive notizie, invece, per chi ha pagato un acconto nel 2015. «Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa - precisa il documento di prassi - è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo d’imposta 2016». Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nel 2016.

Il risparmio energetico
La circolare ricorda anche la proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le borse di studio
Tra le altre novità della legge di Stabilità c’è anche l'esenzione dall'Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020. Con una precisazione importante: «La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi - precisa la circolare - che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell'ambito dell'Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali».

Lo school bonus
Restando in tema di istruzione, altra chance di agevolazione è rappresentata dallo school bonus: il credito d’imposta collegato alle erogazioni effettuate agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018. La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta. Il credito di imposta - come ricorda il documento delle Entrate - è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L’Iva ridotta sugli e-book
La circolare 20/E precisa anche che per l’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice Isbn o Issn, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Iva al 4% anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

© Riproduzione riservata