Norme & Tributi

Nasce il registro del Terzo settore

  • Abbonati
  • Accedi
riforme

Nasce il registro del Terzo settore

La legge di riforma del Terzo settore, il cui testo è stato approvato in via definitiva mercoledì dalla Camera, riordina gli aspetti definitori del sistema non profit in Italia. Per farlo, ricorre a questa enunciazione: «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

«Con questo intervento -ha sottolineato il ministro delle Politiche sociali, Giuliano Poletti - si dà un importante sostegno a un’Italia fondato su una società inclusiva, capace di coinvolgere a pieno le energie e le potenzialità di cui dispone. Si ricollega a quel “social act”, che il governo sta promuovendo anche con il piano contro la povertà e con la legge sulla disabilità». Restano fuori dal nuovo “Terzo settore”, per espressa previsione normativa, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economiche. Anche le fondazioni bancarie costituiscono sistema a parte. La definizione di Terzo settore è però in divenire: le attività di “interesse sociale” (per lo più quelle già previste per le Onlus) che caratterizzano gli enti del Terzo settore devono essere elencate nel costituendo codice di riordino della normativa ma, in seguito, potranno essere aggiornate con appositi provvedimenti.

La legge dà sostanza alle diverse – e ormai annose - istanze di aggiornamento della normativa in materia. Sono infatti previsti interventi sulle disposizioni specifiche del libro primo del Codice civile (ferme al 1942) e un riordino della normativa sulle organizzazioni di volontariato (del 1991 e da anni in attesa di riforma) e dell’impresa sociale (del 2006 ma mai pienamente decollata). Il testo razionalizza e semplifica un sistema che, negli anni, si è caratterizzato sempre di più per la varietà di specie e di normative. Da qui l’esigenza di istituire un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, presso il ministero del Lavoro e consultabile anche online. In prima battuta questo registro sembra ricalcare quello da tempo già istituito dal Coni per gli enti sportivi dilettantistici.

Tutto da chiarire sarà quindi il rapporto tra il Comitato Olimpico (finora unico garante della qualità dei sodalizi sportivi) e il ministero del Lavoro cui la legge attribuisce un ruolo (sembra) esclusivo di vigilanza, monitoraggio e controllo su tutti gli enti del Terzo settore. Nella strada della semplificazione si pone anche l’obiettivo di rivedere e uniformare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, la cui competenza risulta attualmente sdoppiata tra Regioni e Prefetture. La legge delega prevede poi di regolamentare la rendicontazione, la trasparenza e gli obblighi di informazione. Previsione che spinge tutti gli organismi del Terzo settore a rendere pubblici i propri bilanci, anche utilizzando il proprio sito internet.

La legge riforma la disciplina del servizio civile nazionale, attraverso la istituzione di un servizio civile universale, aperto a tutti e su base volontaria, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Il provvedimento conclude con l’istituzione della Fondazione Italia sociale, organismo che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. La legge ha definito la cornice all’interno della quale dovranno delinearsi i decreti delegati di attuazione, da adottare da qui a un anno e grazie ai quali si potrà effettivamente percepire l’effettiva portata innovativa della riforma.

© Riproduzione riservata