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Imu e Tasi, in salvo la prima casa: pagano seconde case e altri…

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Alla cassa entro giovedì 16 giugno

Imu e Tasi, in salvo la prima casa: pagano seconde case e altri immobili. Scopri quanto

  • –di Giuseppe Debenedetto

Scade il 16 giugno il termine per pagare l’acconto di Imu e Tasi, una sorta di “tax day” per tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile. Quest’anno occorre però considerare le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, tra cui l’esonero dell’abitazione principale anche per la Tasi nonché il “blocco” dei tributi e quindi l’impossibilità per i Comuni di aumentare le aliquote.

“L’acconto è pari al 50% di quanto ottenuto su base annuale”

 

Come sempre l’acconto è pari al 50% di quanto ottenuto su base annuale, in virtù della norma che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo. Per effettuare il calcolo dell’importo da pagare andrebbero applicate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, non escludendo comunque la possibilità di utilizzare quelle più favorevoli eventualmente approvate quest’anno dai Comuni.

Le modifiche del 2016

È comunque necessario considerare le modifiche normative introdotte dal 2016, a partire dall’esonero Tasi delle abitazioni principali, comprese quelle degli inquilini, ad eccezione però delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare.

Il cambio di regime impositivo rende quindi inapplicabile nel 2016 l’aliquota Tasi prevista l’anno scorso per le abitazioni principali. Per evitare qualsiasi dubbio, ma anche per ragioni di trasparenza nei confronti dei contribuenti, qualche Comune ha approvato un’apposita delibera Tasi con aliquota zero per le abitazioni principali.

Va posta poi particolare attenzione alla maggiorazione dello 0,8 per mille eventualmente adottata dal Comune nel 2015. La legge di Stabilità 2016 impone l’adozione di un’apposita delibera di conferma nel caso in cui il Comune intenda mantenerla, ma se lo 0,8 per mille è stato usato nel 2015 per le abitazioni principali, nel 2016 questa aliquota non è più confermabile, perché è limitata «agli immobili non esentati», né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015, perché in tal caso si violerebbe “indirettamente” il blocco degli aumenti.

Un’altra novità in ordine alla Tasi riguarda il nuovo regime di favore previsto per i fabbricati “merce”, consistente nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari all’1 per mille con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Si tratta però di una norma a regime, mentre per il 2016 occorre considerare la sospensione degli aumenti. Pertanto, se il Comune ha stabilito nel 2015 un’aliquota Tasi per gli immobili-merce superiore al 2,5 per mille, questa dovrebbe ridursi automaticamente al 2,5 per mille.

Tra le novità invece applicabili ad entrambi i tributi si segnala la riduzione del 50% per i comodati, che rende inefficaci le eventuali assimilazioni disposte in precedenza dai Comuni (facoltà prevista per l’Imu). L’unica “convivenza” possibile nel 2016 è tra l’aliquota comunale agevolata eventualmente già prevista per i comodati e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%).

Altre novità Imu-Tasi sono costituite dalla riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato, dal nuovo regime di calcolo della rendita catastale per i fabbricati produttivi con macchinari “imbullonati” e dall’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Gli sconti Imu-Tasi
L'Imu e la Tasi sono due tributi apparentemente simili: stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento di acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24).

Non mancano però le differenze, che in realtà da quest'anno si sono fortemente ridimensionate per via dell'esonero dell'abitazione principale esteso alla Tasi, compresi gli inquilini. Negli anni scorsi, invece, la casa occupata dall'inquilino non poteva considerarsi abitazione principale, per cui si pagava la Tasi con l'aliquota ordinaria prevista per gli “altri fabbricati” e con suddivisione tra occupante e proprietario nella quota stabilita dal Comune.

Dal 2016 l'esonero dalla Tasi viene peraltro esteso alle fattispecie “assimilate” all'abitazione principale, tra cui la casa coniugale assegnata al coniuge separato, l'abitazione del personale del comparto sicurezza, gli alloggi sociali e l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (in questo caso la riduzione di due terzi, prima esistente, viene superata dall'assimilazione).

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