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Cassazione, le spese straordinarie per i figli vanno pagate anche dal…

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Diritto

Cassazione, le spese straordinarie per i figli vanno pagate anche dal genitore dissenziente

Le spese straordinarie per i figli, nel caso di genitori divorziati, vanno sostenute anche se non sono condivise. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12013 della sesta sezione civile depositata ieri.

I fatti
Il padre di una ragazza maggiorenne si rifiuta di versare la propria parte di spese per l'università della figlia, per un totale di 3.684 euro, perché la ragazza aveva scelto di studiare all'università statale di Milano piuttosto che a quella di Bari preferita dal padre.
Il genitore aveva espresso il proprio parere contrario per iscritto, avanza perciò la richiesta di essere esentato dalla spesa perché fatta contro la sua volontà.

Presenta perciò opposizione verso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex moglie. L'opposizione viene respinta dal giudice di pace di Matera; posizione poi confermata dal Tribunale di Matera a cui l'uomo aveva proposto ricorso, il Tribunale sottolinea che il ricorrente non aveva messo in discussione la cifra richiesta o avanzato contestazioni sul profilo economico e che si era perlopiù disinteressato alla questione fino al momento della richiesta della parte di sua spettanza avanzata dalla ex.

La sentenza
La Suprema Corte dà ragione alla madre e condanna il padre al pagamento delle spese universitarie a cui vanno ad aggiungersi le spese del giudizio (2.200 euro) e il contributo unificato.
Nella sentenza la Cassazione precisa che la condivisione delle spese no può essere legata al consenso. In pratica la Corte sottolinea che il principio di bi-genitorialità non comporta che si possano effettuare e rimborsare solo le spese straordinarie che incontrano l'approvazione di entrambi i genitori, altrimenti verrebbero escluse le spese non voluttuarie che siano di interesse per la prole , come è la scelta dell'università. La Corte però aggiunge che va sempre tenuto conto delle possibilità economiche dei genitori e sottolinea il fatto che il ricorrente non ha mai sollevato dubbi sulla spesa o avanzato problemi di tipo economico.
La Suprema Corte inoltre ricorda che non rileva il regime di affidamento condiviso che il padre aveva richiamato nella fase difensiva, venuto meno con la maggiore età della figlia.

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