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Pensioni di reversibilità, bocciata la norma «contro le…

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CORTE COSTITUZIONALE

Pensioni di reversibilità, bocciata la norma «contro le badanti»

Non è possibile tagliare la pensione di reversibilità se tra i coniugi ci sono più di 20 anni di differenza d'età. La Corte costituzionale, con la sentenza 174/2016 depositata oggi, ha bocciato la norma “contro le (giovani) badanti” introdotta dal 2012.
La regola è stata introdotta a fronte del fatto che un numero crescente di pensionati (soprattutto uomini) si sposano con donne molto più giovani. Dal punto di vista previdenziale, questo comporta che, a fronte del decesso del coniuge più anziano, l'altro ha diritto alla pensione di reversibilità. Data la consistente differenza di età può accadere che una o uno 40-50enne o anche più giovane si ritrovi beneficiario di una pensione per il resto della sua vita, facendo aumentare in modo imprevisto il “costo” della pensione di cui era titolare il coniuge deceduto. Più che badanti attempate, quindi, il provvedimento riguarda giovani mogli o, per la parità dei sessi, toy boys.

Per questo motivo, con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, è stata introdotta la regola che a fronte di un matrimonio tra una persona ultrasettantenne e un'altra che sia più giovane di oltre vent'anni, l'importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l'80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi.
Secondo la Corte costituzionale, la disposizione (contenuta nell'articolo 18, comma 5 del decreto legge 98/2011) parte dal presupposto che tutti questi matrimoni sono fraudolenti, celebrati quindi con il solo scopo di garantire una rendita al coniuge più giovane. Ma per i giudici è un presupposto “fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale”. Come dire che, rispetto al passato, ora è più comune che un anziano sposi un giovane. Inoltre non si può porre dei vincoli legati all'età in cui ci si sposa, perché sono estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale.

La pensione di reversibilità ha un fondamento solidaristico, serve cioè a garantire un sostentamento alla vedova-vedovo e ha una finalità previdenziale presidiata dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. Per i giudici tagliare l'assegno va contro i diritti previdenziali del coniuge superstite.

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